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ABBANDONO

di Carlo Alberto Cobianchi - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1948)
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ABBANDONO (I, p. 15; App. I, p. 1)

Carlo Alberto Cobianchi

Abbandono di nave (p. 16). - Il nuovo codice della navigazione non prevede l'abbandono della nave ai creditori (art. 491 cod. comm. del 1882) e ha disciplinato diversamente la materia della limitazione della responsabilità dell'armatore, limitando il suo debito complessivom per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio e per le obbligazioni sorte da fatti od atti compiuti durante il viaggio stesso (ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave), ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio (art. 275 cod. nav.).

Per valore della nave s'intende quello del momento in cui è chiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempreché tale valore non sia né inferiore al quinto né superiore ai due quinti del valore della nave allo inizio del viaggio íart. 276). Il nolo e gli altri proventi del viaggio vengono computati secondo il loro ammontare lordo (art. 277). L'attuazione procedurale della limitazione è regolata dagli art. 620 a 642.

Relativamente, poi, all'abbandono della nave, delle merci e del nolo agli assicuratori, il nuovo codice della navigazione ha precisato meglio le singole ipotesi, sopprimendone alcune ed altre aggiungendone: ha ridotto i termini per la dichiarazione di abbandono, ha ammesso la possibilità di un abbandono limitato ad una parte della cosa, proporzionale alla somma assicurata, se l'assicurazione non copra l'intero valore assicurabile della cosa stessa, ha stabilito le forme da seguirsi per l'abbandono e la pubblicità da osservarsi quando esso abbia per oggetto la nave, e ne ha precisato dettagliatamente gli effetti (art. 540 a 546 cod. nav.).

Bibl.: A. Scialoja, Codificazione del diritto della navigazione marittima ed aerea, in Riv. del Dir. della Navig., 1939, I, p. 449; id., La prossima immatura fine della legge sulla responsabilità dei proprietari di navi, ibid., 1940, I, p. 222; A. Lefebvre, Legge nazionale e responsabilità degli armatori, ibid., 1940, I, p. 285; E. Spasiano, Sul problema della responsabilità limitata degli armatori, in Studi per la codificazione, I, p. 119 segg.; E. Perosio, Della limitazione del rischio armatoriale, in Dir. maritt., 1940, p. 418 segg.

Vedi anche
navigazione Arte e attività del navigare sull’acqua con imbarcazioni, in superficie (n. sopracquea) o sottomarina (n. subacquea); si pratica in mare (n. marittima: a seconda delle zone percorse, costiera o alturiera; mediterranea, oceanica ecc.) o nelle acque interne (n. lacustre, fluviale ecc.). Per estensione, ...
Tag
  • DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
Vocabolario
abbandóno
abbandono abbandóno (ant. abandóno) s. m. [der. di abbandonare; nei sign. del n. 3, direttamente dal fr. ant. a bandon (v. abbandonare)]. – 1. a. L’atto, il fatto di abbandonare; l’essere abbandonato; condizione in cui rimane chi o ciò...
abbandonaménto
abbandonamento abbandonaménto s. m. [der. di abbandonare], non com. – Il fatto di abbandonare; abbandono.
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