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ABBANDONO

di Giuseppe Bettiol - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
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ABBANDONO (I, p. 15)

Giuseppe Bettiol

Abbandono di fanciulli e incapaci (ibidem). - Il codice penale del 1930 prevede nell'art. 591 (titolo XII, Dei delitti contro la persona; cap. I, Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) il delitto di "abbandono di persone minori o incapaci". Il fatto consiste nell'abbandonare una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale si abbia la custodia o si debba avere cura. La pena per il delitto è della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Nei confronti del codice precedente il legislatore ha elevato il limite di età da anni 12 ad anni 14 per la persona minore abbandonata: ha considerato come causa d'incapacità anche la vecchiaia; ha previsto che l'incapacità sia effetto anche di altra causa (come per es. l'incapacità dell'alpinista abbandonato dalla guida).

Un'importante innovazione è quella del primo capoverso dell'art. 591: soggiace alla stessa pena comminata per l'abbandono di persone minori o incapaci, chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello stato per ragioni di lavoro. Questo delitto era prima preveduto nell'art. 13 del testo unico delle leggi sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti (13 novembre 1919 n. 2205).

Se dai fatti enunciati deriva per la persona minore o incapace una lesione personale, la pena è della reclusione da uno a sei anni; se ne deriva la morte, la pena è della reclusione da tre a otto annii Le pene sono pure aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Nell'art. 592 cod. pen. il legislatore ha previsto il delitto di abbandono di un neonato per causa d'onore, subito dopo la nascita. La pena è della reclusione da tre mesi a un anno; la reclusione sale da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.

Vedi anche
diritto penale Parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. In particolare, complesso delle norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, che individuano le fattispecie di reato determinandone le relative sanzioni, consistenti in pene (detentive o pecuniarie) e misure di sicurezza, ... còdice penale Fonte del diritto penale sostanziale che contiene i principi fondamentali e le regole generali finalizzate a reprimere i fatti costituenti reato. Il c.p. vigente, detto c. Rocco dal nome del ministro della Giustizia che lo propose (r.d. 19 ott.1930 n.1398), inizialmente composto da 734 articoli, è diviso ... Lesione personale Delitto consistente nel cagionare ad alcuno una lesione dalla quale derivi una malattia fisica o psichica (art. 582 c.p.). A seconda delle caratteristiche della malattia, la lesione può essere lieve, lievissima, grave o gravissima: nel primo caso la malattia non ha una durata superiore ai 20 giorni e ... Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ...
Tag
  • LESIONE PERSONALE
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    Diritto Si dice abbandono della cosa la rinuncia alla proprietà di una cosa mobile mediante la derelizione, cui fa riscontro un modo originario di acquisto della proprietà, in quanto la cosa abbandonata può essere acquistata mediante l’occupazione. Abbandono liberatorio. - L’abbandono liberatorio è ...
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Vocabolario
abbandóno
abbandono abbandóno (ant. abandóno) s. m. [der. di abbandonare; nei sign. del n. 3, direttamente dal fr. ant. a bandon (v. abbandonare)]. – 1. a. L’atto, il fatto di abbandonare; l’essere abbandonato; condizione in cui rimane chi o ciò...
abbandonaménto
abbandonamento abbandonaménto s. m. [der. di abbandonare], non com. – Il fatto di abbandonare; abbandono.
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