ABBANDONO (I, p. 15)
Abbandono di fanciulli e incapaci (ibidem). - Il codice penale del 1930 prevede nell'art. 591 (titolo XII, Dei delitti contro la persona; cap. I, Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) il delitto di "abbandono di persone minori o incapaci". Il fatto consiste nell'abbandonare una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale si abbia la custodia o si debba avere cura. La pena per il delitto è della reclusione da sei mesi a cinque anni.
Nei confronti del codice precedente il legislatore ha elevato il limite di età da anni 12 ad anni 14 per la persona minore abbandonata: ha considerato come causa d'incapacità anche la vecchiaia; ha previsto che l'incapacità sia effetto anche di altra causa (come per es. l'incapacità dell'alpinista abbandonato dalla guida).
Un'importante innovazione è quella del primo capoverso dell'art. 591: soggiace alla stessa pena comminata per l'abbandono di persone minori o incapaci, chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello stato per ragioni di lavoro. Questo delitto era prima preveduto nell'art. 13 del testo unico delle leggi sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti (13 novembre 1919 n. 2205).
Se dai fatti enunciati deriva per la persona minore o incapace una lesione personale, la pena è della reclusione da uno a sei anni; se ne deriva la morte, la pena è della reclusione da tre a otto annii Le pene sono pure aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge ovvero dall'adottante o dall'adottato.
Nell'art. 592 cod. pen. il legislatore ha previsto il delitto di abbandono di un neonato per causa d'onore, subito dopo la nascita. La pena è della reclusione da tre mesi a un anno; la reclusione sale da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.