ABIGEATO (I, p. 71)
L'art. 625 n. 8 del cod. pen. del 1930 stabilisce che la pena per il delitto di furto è della reclusione da un anno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.