ABUSO (I, p. 159)
Abusi dei ministri dei culti (p. 160). - Il codice penale del 1889 prevedeva in un capo particolare (cap. 5°, tit. III, Dei delitti contro la pubblica amministrazione) i delitti di abuso dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni. Il codice del 1930, invece, contiene in materia due disposizioni: quella del capoverso dell'art. 327 (tit. II, Dei delitti contro la pubblica amministrazione; cap. 1°, Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), la quale equipara il ministro di un culto al pubblico ufficiale per il delitto di eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità; e quella dell'art. 61 n. 9, per cui l'avere comrnesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto è circostanza aggravante per qualsiasi altro delitto compiuto.