ACASIO
. Istituto giuridico, chiamato anche Adesio, portato in Italia durante la conquista franca, almeno per i viventi a legge salica, per il quale la vedova che voleva contrarre nuove nozze, doveva avere la "pace" dai parenti del defunto consorte (achasium dedi ut pacem habeam parentum: Capit. Chlodov., in Monum. Germ. Hist., Leges, II, 3), pagando una somma proporzionata alla dote che aveva ricevuta dal primo coniuge, (circa il decimo). In primo luogo essa spettava alla madre e al padre, poi al fratello, al nipote, figlio del fratello seniore; in mancanza di parenti l'acasio veniva riscosso dal fisco. Il significato risulta abbastanza chiaro dalle fonti: la vedova, passando a nuove nozze, toglieva ai prossimi parenti e alla famiglia del marito dov'era entrata, non solo l'amministrazione e i frutti della dote, ma anche la speranza di un futuro vantaggio ereditario. Difatti l'ordine dei beneficati è il medesimo dei chiamati all'eredità dei beni aviti. Non vale la spiegazione che costituisca una pena per la mancanza di rispetto dimostrata con le seconde nozze alla memoria del primo marito; né che potesse essere il prezzo del mundio o diritto di protezione sulla donna, perché lo pagava la donna e non il nuovo sposo, e andava non a chi teneva il mundio, ma ai parenti del primo marito. Istituto particolare dei Franchi Salii, esteso poi a tutte le altre genti del regno, cadde presto in disuso, anche fra i Salii, fino dal decimo secolo.