accaparramento
Acquisto di materie prime, semilavorati e beni finiti non disponibili sul mercato, allo scopo di rivenderli a un prezzo fortemente maggiorato, dopo averne provocato il rincaro. In senso lato può anche essere inteso come accantonamento prudenziale di riserve per fronteggiare eventuali aumenti di prezzo o periodi di penuria. Un caso frequentemente osservato, dopo gli shock degli anni 1970, è quello concernente il petrolio. Nei periodi in cui s’impone una rigorosa disciplina dei consumi e aumentano quindi gli stimoli all’a., si provvede in genere a comminare gravi pene per gli accaparratori. L’a. può rientrare, inoltre, tra «gli artifici atti a cagionare aumento di prezzo delle merci o dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato», previsti dall’art. 501 del codice penale tra i delitti contro l’economia pubblica. L’a. può essere realizzato senza materialmente acquisire la disponibilità fisica dei beni, assumendo posizioni lunghe (➔ posizione) in contratti a termine. Operazioni di questo tipo configurano strategie di arbitraggio sofisticate, ma severamente perseguite dalle autorità di vigilanza del mercato. Lo stesso effetto di penuria può essere causato non da comportamenti speculativi intenzionali, ma, al contrario, da una diffusa attitudine all’acquisto provocata da panico irrazionale: per es., scorte di cibo in previsione di un disastro atomico o provviste di medicinali in previsione di un’epidemia.