accessibilita
accessibilità s. f. – Architettura. – Così come esplicitamente definito dalle leggi in vigore, il termine a. rimanda al rispetto di precise disposizioni normative affinché spazi e attrezzature possano essere utilizzati in piena autonomia e sicurezza da persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale. Il tema, determinante dal punto di vista della vivibilità, costituisce un’essenziale caratteristica qualitativa dello spazio costruito e rimanda, inevitabilmente, a problematiche inerenti il superamento delle barriere architettoniche. Sebbene in ritardo rispetto al resto dell’Europa, l’impianto normativo italiano in materia di a. ha un assetto legislativo tra i più avanzati nell’ambito dei paesi occidentali. Si tratta di un quadro di norme ricco d’indicazioni e prescrizioni progettuali a garanzia dell’a., con disposizioni di carattere prescrittivo basate sul soddisfacimento di determinati standard sebbene, fin dall’inizio, si sia rilevata la necessità di definire misure specifiche in casi che non potevano essere resi conformi alle disposizioni generali. In tal senso, il problema è stato affrontato sotto forma di deroghe con la possibilità di ricorrere a misure alternative, purché ne fosse dimostrata l’equivalenza con i requisiti di legge. Acquisiti i principi fondamentali dell’a. all’interno della nuova progettazione, il dibattito resta acceso soprattutto nel più complesso rapporto tra conservazione e fruizione del patrimonio storico-architettonico, dove coniugare le istanze della conservazione di un edificio o di un sito storico con quelle dell’a. allargata rimane compito difficile e delicato.
Geografia. – In campi quali l’analisi territoriale e la pianificazione, il concetto di a. è tradizionalmente collegato alla possibilità di raggiungere un determinato luogo fisico, che può essere più o meno facilmente accessibile in base a diverse variabili, tra le quali la posizione relativa rispetto ad altri luoghi e il grado di connessione con essi, la conformazione fisica, la dotazione di infrastrutture di trasporto. Poiché ogni luogo del mondo può essere raggiunto in vari modi, nella misura dell’a. – utile ad esempio per valutare la qualità della vita – sono da considerare anche gli elementi della distanza-costo e della distanza-tempo. La stessa distanza metrica, infatti, può essere percorsa mediante diverse modalità di trasporto (a piedi, in auto, in treno, in elicottero o altro) con costi tra loro molto diversi; dalla modalità di trasporto deriva poi il tempo necessario per coprire la distanza. Oltre che facendo riferimento al cosiddetto costo generalizzato, che tiene conto del costo economico, del costo collegato al tempo necessario, dell’energia dissipata nell’accesso, del costo psichico e di quello del rischio, l’a. può essere misurata anche ricorrendo alla teoria dei grafi, attraverso la quale è possibile elaborare delle matrici di connettività. Il grado di a. di un luogo, di conseguenza, è anche connesso con le capacità o potenzialità di spesa del soggetto interessato a raggiungerlo. L’a. è dunque collegata con il grado di mobilità, che nel terzo millennio ha visto importanti innovazioni, per es. con la diffusione sempre maggiore di compagnie aeree low cost, navi e treni ad alta velocità e con la sperimentazione di autovetture a guida automatizzata, ma anche con lo sviluppo di modalità alternative alla mobilità, consentite dalla telematica. Grazie alle innovazioni dell’informazione e della comunicazione, infatti, la possibilità di verificare la disponibilità di un determinato prodotto anche in luoghi molto lontani e di realizzarne l’acquisto è divenuta comune; tecniche come la videoconferenza sono state rese disponibili a costi molto bassi o nulli; l’invio di documentazione, che per quasi la totalità del 20° secolo richiedeva costi notevoli e determinati tempi di consegna, è stato quasi completamente sostituito dalla trasmissione telematica, praticamente istantanea e quasi gratuita. Diversi studi hanno dimostrato come in queste nuove condizioni la richiesta di mobilità fisica, anziché ridursi, si sia incrementata, poiché la maggiore connettività ha moltiplicato la necessità di occasioni di spostamento, consentendo al contempo il lavoro in mobilità. Il concetto di a. viene anche utilizzato a proposito della capacità dei soggetti di poter disporre di alcune informazioni (a. all’informazione), ma anche di essere in grado di elaborarle e utilizzarle. Nell’ambito del cyberspazio (v.) va dunque considerato il cosiddetto divario digitale (ingl. digitaldivide, v.), che può comportare diversi gradi di a. sia in base al tipo di connessione, sia a seconda dell’età, del livello di formazione e dell’area geografica nella quale ci si trova (alcuni paesi, per esempio, hanno censurato alcune parti del cyberspazio rendendole inaccessibili dal loro territorio).
Informatica. – Proprietà che devono possedere le applicazioni per essere utilizzate con facilità dagli utenti, in particolare da coloro che si trovano in condizioni di disabilità o di svantaggio (come, per es., gli ipovedenti). Nell’era digitale, l’esigenza di un mondo accessibile a tutti gli individui si estende anche a internet, ai dispositivi tecnologici e ai relativi servizi. Una risorsa digitale accessibile dev’essere conforme agli standard, cioè compatibile con il maggior numero di configurazioni (hardware e software), con colori ad alto contrasto tra di loro e testi facilmente comprensibili, mentre deve offrire standard alternativi per ogni tipo di formato multimediale, utilizzando un codice logico con una grammatica formale validata, link con titoli che abbiano senso anche decontestualizzati (per es. senza utilizzare la segnalazione 'cliccate qui') e contenuti disposti con una grafica lineare e coerente. L’a. è necessaria anche nella realizzazione dei sistemi di gestione dei contenuti sul web, che permettono la pubblicazione di documenti da parte di più autori, fornendo soluzioni fruibili da tutti. Il World wide web consortium (W3C) ha emanato nel 2000 le linee guida e pubblicato sul sito la lista delle leggi sull'a. varate nei vari paesi. Negli Stati Uniti è in vigore la cosiddetta Section 508, seguita come linea guida in tutto il mondo. La legge italiana a riguardo è la legge Stanca, 4/2004, secondo la quale a. è la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari, intendendo con tecnologie assistive gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. Le disposizioni della legge si applicano oltre che ai siti web, anche al materiale didattico utilizzato nelle scuole. Obiettivo della legge è applicare il principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione italiana e quindi garantire il diritto ad accedere ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità alle persone disabili.