acquirente unico
Acquirènte ùnico. – Società per azioni (nota anche con la sigla AU) del gruppo GSE (v.), che per obbligo statutario svolge la funzione di garantire alle famiglie e alle piccole imprese, nel mercato elettrico nazionale liberalizzato, la fornitura di energia elettrica in condizioni di sicurezza, continuità ed efficienza del servizio nonché di parità di trattamento, anche tariffario (d. legisl. 79/1999). Tra il 1999 e il 2007, durante il regime transitorio di progressione graduale alla liberalizzazione, AU ha garantito l'approvvigionamento elettrico per tutti gli utenti finali privi della possibilità di scegliere un distributore. Rientravano in questa tipologia sia gli utenti legittimati a stipulare contratti esclusivamente con i distributori locali (clienti vincolati) sia le persone fisiche o giuridiche che non avessero esercitato, pur avendone facoltà (clienti idonei), la capacità di concludere contratti di fornitura con qualsivoglia produttore, distributore o grossista. A partire dal 1° luglio 2007, secondo quanto stabilito dal d. l. 73/2007 in materia di totale apertura del mercato, venuta meno ogni distinzione tra i clienti finali, che in quanto tali sono tutti idonei, AU ottempera ai sui compiti acquistando energia elettrica sul mercato alle condizioni più favorevoli per poi cederla a distributori ed esercenti che soddisfano localmente il fabbisogno dei clienti appartenenti al mercato cosiddetto di maggior tutela, ossia i consumatori domestici e le piccole imprese che non abbiano scelto un diverso fornitore nel mercato. In questo contesto, per piccole imprese si intendono quelle connesse in bassa tensione, con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro. L'acquisto di energia elettrica viene effettuato da AU in base alla previsione della domanda, con la finalità di alimentare il servizio di fornitura di energia elettrica che le imprese di distribuzione/vendita (esercenti di maggior tutela) sono tenute a erogare secondo condizioni standard e prezzi di riferimento dettati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG, v. autorità amministrative indipendenti). Per l'approvvigionamento del fabbisogno di energia elettrica, secondo quanto stabilito dal decreto del ministro delle Attività produttive del 19 dicembre 2003, l'AU può scegliere tra diverse opzioni: stipulare contratti bilaterali (esternamente alla borsa elettrica e per una quota non superiore al 25% della domanda complessiva annua prevista del mercato tutelato); stipulare contratti con fornitori esteri, acquisendo quote di capacità di trasmissione per l'importazione; acquistare energia CIP6 (prodotta da fonti rinnovabili e assimilate), partecipando all'assegnazione della relativa capacità produttiva; acquisire complessivamente l'energia dei contratti pluriennali d'importazione indirizzati ai clienti vincolati; far riferimento al mercato elettrico, per le necessità residuali, tutelandosi finanziariamente dal rischio della volatilità dei prezzi. Oltre a quelli elencati, l'AU ha l'incarico di svolgere ulteriori compiti: gestire lo sportello del consumatore di energia, che fornisce informazioni sui settori elettrico e del gas (in merito ad argomenti quali liberilizzazione, reclami, ricerca offerte ecc.) e provvedere anche alle procedure, a evidenza pubblica, volte a individuare fornitori di garanzia per i clienti finali nel mercato del gas (fornitori di ultima istanza, FUI). In tale ultimo ambito, si intende soddisfare la necessità di assicurare la fornitura di gas naturale, per ogni anno termico (dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo), ai clienti finali che sono privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Rientrano nella categoria dei soggetti tutelati i clienti finali a utenza domestica, con consumi non superiori a 200.000 Sm3/anno nel caso di condomini, i clienti finali a utenza relativa ad attività di servizio pubblico e i clienti finali a utenza diversa dalle categorie precedenti con consumi (industriali ecc.) non superiori a 50.000 Sm3/anno.