ACTOGILD
. Nell'antico diritto germanico le pene per il furto erano corporali e spesso molto gravi; tuttavia vennero col tempo mitigandosi. Poiché nel punire il furto si aveva riguardo al valore della cosa rubata, così la pena generale del furto, secondo molte leggi germaniche, fu la restituzione al deruhato della cosa o del suo valore, aggiungendovi otto volte il prezzo della medesima. Di qui la pena dell'actogild ricordata nell'editto longobardo di Rotari (c. 341), e nelle leggi degli Alamanni, dei Bavari e dei Sassoni. L'uso rimase anche in Italia, ma le leggi posteriori del periodo franco divennero più severe: dall'acciecamento, o dalla perdita del naso alla morte.