ADDICTIO
. Nel significato letterale ed originario è una dichiarazione che si aggiunge a quella già fatta da altri, accrescendone il valore. Nell'applicazione principale, è, nel diritto romano, l'adesione del magistrato giusdicente all'actio dell'interessato: la parola addico è appunto una delle tre parole solenni (do, dico, addico), in cui volta a volta si riassumeva la pronuncia di quel magistrato. Così dopo le azioni dichiarative, quando alla dichiarazione dell'attore seguisse la confessione del convenuto; così dopo l'azione esecutiva (manus iniectio), per consentire al creditore di trascinare con sé il debitore; così, infine, quando l'azione dichiarativa era fittiziamente intentata allo scopo di conseguire, attraverso la rinuncia del titolare, il trasferimento di un diritto o la costituzione di un diritto nuovo. Per l'effetto, che nelle più salienti fra le dette ipotesi si raggiungeva con la pronuncia del magistrato, la parola addictio assunse un diverso significato, non più formale, ma materiale: quello di attribuzione o riconoscimento di un diritto. Il mutamento di significato non è tanto recente quanto da taluno si ritiene: anche in un versetto delle XII tavole, probabilmente rimodernato nella forma, ma tuttavia molto antico, si parla di litem addicere nel senso di "attribuire a qualcuno la cosa o il diritto controverso". In questo significato materiale, addictio non è più termine tecnico circa l'attività del magistrato o del giudice, ma ricorre anche nelle vendite all'asta, nell'attribuzione del patrimonio del fallito al migliore offerente, e perfino in vendite o locazioni α trattative private, specie se venditore o locatore sia un ente pubblico.
Si dice in diem addictio la clausola accessoria del contratto di compra-vendita, per cui decade il contratto se entro un certo tempo sia fatta al venditore una migliore offerta.