Adempimento delle obbligazioni pecuniarie
L’obbligazione pecuniaria, secondo l’art. 1182, co. 3, c.c., deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza; ai sensi dell’art. 1219 c.c., inoltre, essa costituisce uno dei casi di mora ex re. L’interpretazione della prima disposizione ha diviso la giurisprudenza, poiché era discusso se il domicilio del creditore potesse valere come luogo dell’adempimento e come criterio per individuare il giudice competente anche per quelle obbligazioni che, sebbene pecuniarie, avessero un ammontare indefinito o incerto. Con riferimento a queste ultime, inoltre, si era posto il problema della mora “automatica” per il debitore che non conoscesse esattamente il quantum dovuto. Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto recentemente delle Sezioni Unite, che hanno interpretato restrittivamente l’art. 1182 c.c., limitando così il suo ambito applicativo solo alle obbligazioni pecuniarie “liquide”.
L’obbligazione pecuniaria costituisce la specie piùfrequente di obbligazione. È sufficiente pensare all’esperienza quotidiana, in cui nella maggior parte dei rapporti di scambio uno dei termini del medesimo è costituito proprio da una somma di danaro. Direttamente o indirettamente, dunque, l’oggetto dell’obbligazione ha sempre a che vedere con il danaro. D’altra parte, uno dei requisiti della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione è proprio la sua patrimonialità, ovvero, per mutuare l’espressione dell’art. 1174 c.c., il fatto che essa sia suscettibile di valutazione economica. Già all’epoca della redazione dell’attuale codice civile era chiaro che le obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro necessitassero di una disciplina specifica e si decise, per tale ragione, di innovare rispetto al codice Pisanelli, mediante l’introduzione di una parte dedicata alle obbligazioni pecuniarie. Il riferimento è agli artt. 1277 ss. c.c., i quali consentono di affermare che quelle pecuniarie costituiscono una species del genus obbligazione. Il legislatore si è preoccupato di dettare una disciplina che mira a risolvere le principali questioni relative al sistema di pagamento mediante la moneta, che sono, riassumendo, il principio cd. nominalistico, il corso legale della moneta medesima e il calcolo degli interessi. Si noterà, tuttavia, che gli artt. 1277 ss. c.c. non contengono nessuna disposizione specifica per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, in quanto, in linea di principio, l’adempimento di siffatte obbligazioni non pone particolari problemi, o, comunque, non si discosta eccessivamente dagli altri tipi di obbligazione. Tanto è vero che le (poche) differenze, per dir così, che separano l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria da quella generica sono da ricercare in un luogo diverso del codice, ovvero tra gli artt. 1174 ss. c.c., che riguardano proprio l’adempimento in generale. Da una prospettiva puramente teorica, l’obbligazione pecuniaria ha stimolato le riflessioni della dottrina in merito alla natura giuridica del suo adempimento, poiché, soprattutto nel passato, ci si è chiesti se esso consistesse nel trasferimento della proprietà del danaro. Al di là della predetta questione, di sicuro interesse teorico, tuttavia non più molto attuale1, l’obbligazione pecuniaria si differenzia dalle altre per il luogo dell’adempimento, poiché, secondo l’art. 1182, co. 3, c.c., essa deve essere «adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza»2.
La previsione, dietro la sua apparente semplicità, cela alcuni problemi di rilevanza pratica, che vanno dalla competenza territoriale in caso di controversia3, al coordinamento con l’art. 1219, co. 2, c.c., ovvero la mora ex re4 .
L’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, dunque, ha sostanzialmente posto due questioni, l’una processuale e l’altra sostanziale. Nella giurisprudenza sussisteva un netto contrasto circa l’ambito applicativo dell’art. 1182, co. 3, c.c., contrasto che è stato risolto recentemente da una sentenza delle Sezioni Unite5.
Le Corte, come si vedrà infra, imposta la sua argomentazione con un presupposto ben preciso, ovvero che, nonostante il silenzio della legge, il 3 co. dell’art. 1182 c.c. si riferisce esclusivamente alle obbligazioni pecuniarie “liquide”.
È proprio su questa qualità che la Cassazione si sofferma, ponendo fine alla precedente divisione. La pronuncia in discorso, dunque, costituisce un importante intervento in materia di adempimento dell’obbligazione pecuniaria, giacché stabilisce che l’obbligazione da adempiere presso il domicilio del creditore è solo quella liquida, il cui ammontare è determinato dal titolo, oppure determinabile in base ai criteri offerti da quest’ultimo, senza lasciare margine di scelta.
L’obbligazione pecuniaria, almeno con riferimento al luogo dell’adempimento, è sottoposta a una disciplina particolare.
L’art. 1182 c.c. pone una serie di criteri utili a determinare tale luogo. Essi sono in un rapporto di generalità e specialità; è perciò necessario svolgere alcune considerazioni al fine di inquadrare la loro relazione.
La regola generale posta dall’art. 1182 c.c. è quella del 4 co., secondo il quale l’obbligazione si adempie al domicilio che il debitore ha alla scadenza. Tale criterio risale al noto principio che vuole il debito, secondo la terminologia francese, quérable, ovvero “chiedibile” al debitore. Nella struttura dell’articolo in esame, tuttavia, la regola suddetta ha carattere residuale, poiché prevalgono le disposizioni dei commi precedenti, ovvero, riassumendo, l’accordo delle parti, gli usi, la natura della prestazione e, infine, le altre circostanze (co. 1). Se il luogo dovesse risultare ancora incerto, allora si potrebbe ricorrere al co. 2, nel caso di cosa determinata, oppure al co. 3, per l’obbligazione pecuniaria.
Quest’ultima, come visto, è da adempiere al domicilio del creditore (cd. portable)6. Considerato che, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il creditore può agire presso il proprio foro per esigere il pagamento, in giurisprudenza, per evitare abusi, il co. 3 dell’art. 1182 c.c. è stato interpretato restrittivamente. L’obbligazione, difatti, può essere pecuniaria, ma non avere un valore esattamente definito o immediatamente definibile, per cui si è a lungo dibattuto se il domicilio del creditore potesse valere come luogo dell’adempimento e come criterio per individuare il giudice competente (anche) per quelle obbligazioni dall’ammontare “incerto”. In breve, la questione, prima dell’intervento delle Sezioni Unite, ruotava attorno al significato da attribuire al requisito della liquidità, con tutte le conseguenze che le varie accezioni riferibili a tale qualità potevano provocare sul luogo dell’adempimento.
L’obbligazione è liquida quando è certa e la certezza riguarda non la sua esistenza, bensì il suo ammontare7. Parte della giurisprudenza ha ritenuto che la mancanza di tale requisito comporti l’inapplicabilità del co. 3 dell’art. 1182 c.c., con una duplice conseguenza:
i) che l’obbligazione vada adempiuta presso il debitore, come dispone successivo co. 4;
ii) che non si possa applicare l’art. 1219 c.c., relativamente alla mora ex re.
È opportuno, a questo proposito, ripercorrere brevemente gli orientamenti precedenti all’intervento della Cassazione. Secondo un primo indirizzo, il 3 co. dell’art. 1182 c.c. era applicabile in presenza di un criterio convenzionale di determinazione della somma dovuta, con il solo limite della necessità di compiere ulteriori operazioni per il calcolo del suo ammontare. In altri termini, se l’individuazione del corrispettivo passava anche attraverso lo svolgimento di accertamenti per stabilire gli elementi in concreto necessari al computo, l’obbligazione era da considerarsi come avente ammontare certo, con la conseguente applicabilità dell’art. 1182, co. 3, c.c. Nell’ambito di questo orientamento, v’erano alcune pronunce che avevano esteso ulteriormente l’accezione di liquidità e dato, invece, minor rilievo all’indagine sull’ammontare del credito. Talvolta, difatti, l’applicabilità dell’art. 1182, co. 3, c.c. era stata determinata in base alla sola domanda attorea. Tale indagine, indipendentemente dalla complessità, secondo l’orientamento in discorso, non rilevava, poiché determinante è la pretesa formulata dall’attore, dovendosi rinviare l’individuazione del quantum alla fase del merito8. Questo indirizzo ha attributo alla liquidità un’accezione espansa, considerando obbligazioni pecuniarie liquide anche quelle dall’ammontare indefinito (a patto che non si debbano ricercare in astratto i criteri per determinarlo) o persino quelle così qualificate dall’attore9. Si collocavano nell’altro orientamento quei precedenti che avevano applicato il co. 3 dell’art. 1182 c.c. in modo più restrittivo, ossia solo a fronte di una somma esattamente definita nel suo ammontare dal titolo, o, comunque, facilmente determinabile, mediante operazioni di mero computo10. Diversamente, secondo l’indirizzo in analisi, si ricadeva nel caso regolato dal successivo co. 4, con conseguente individuazione del foro competente nel domicilio del debitore.
Le Sezioni Unite sono intervenute per dirimere il contrasto di cui si è dato conto11. Attualmente, dunque, si considerano obbligazioni pecuniarie liquide solo ed esclusivamente quelle il cui ammontare sia: i) esattamente indicato dal titolo, oppure ii) quest’ultimo contenga i criteri per determinarlo con precisione, senza margine di discrezionalità. In presenza di uno dei due requisiti, l’obbligazione andrà adempiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza; diversamente, per quelle illiquide, si applicherà il co. 4 dell’art. 1182 c.c.12 La decisione della Cassazione si è resa necessaria per un duplice motivo. In primo luogo, prevenire “abusi” da parte del creditore, il quale potrebbe incardinare la causa presso il proprio foro anche in presenza di un’obbligazione dall’ammontare indefinito; in secondo luogo, per evitare il verificarsi della mora ex re, ai sensi dell’art. 1219, co. 2, n. 3, c.c., a carico del debitore che non conosce esattamente il quantum dell’obbligazione13. Il discrimine per individuare il luogo dell’adempimento presso il creditore o il debitore, dunque, risulta ora ben individuato. Il mezzo di pagamento, allo stesso modo, è stato oggetto di numerosi contrasti in sede giurisprudenziale. A fronte della sempre maggiore diffusione di metodi di pagamento alternativi (ad esempio assegno, bonifico e via discorrendo), si è posto il problema di quelli diversi dal danaro contante per le obbligazioni pecuniarie. In tali casi ricorre una datio in solutum, la quale costituisce adempimento inesatto, liberatorio solo con il consenso del creditore14. Con specifico riferimento all’assegno circolare, la giurisprudenza inizialmente riteneva che il medesimo comportasse una violazione degli artt. 1177 e 1182 c.c., poiché il luogo dell’adempimento era individuato presso l’istituto bancario in cui l’assegno veniva incassato e non al domicilio del creditore15. Da circa dieci anni, tuttavia, la Cassazione ha ritenuto opportuno mutare orientamento, preferendo accordare al debitore la facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare. Nel primo caso, afferma la giurisprudenza, il creditore non può rifiutare il pagamento e l’effetto liberatorio si verifica alla consegna della moneta; nel secondo, invece, egli può farlo solo per giustificato motivo, da valutare secondo correttezza buona fede oggettiva e il debitore sarà liberato quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro16.
L’obbligazione pecuniaria, dunque, si differenzia da quella generica per il luogo dell’adempimento. Allo stesso modo, essa costituisce uno dei casi nei quali non è necessaria la costituzione in mora, poiché, ai sensi dell’art. 1219 co. 2, n. 3, c.c., la medesima opera automaticamente. Si è cercato di dar conto dell’attuale orientamento circa il requisito della liquidità: in breve, non tutte le obbligazioni pecuniarie vanno adempiute al domicilio del creditore, ma solo quelle il cui titolo indica esattamente l’ammontare o i criteri (in concreto) per determinarlo. A questo proposito, si può accennare ad alcune questioni. Innanzitutto, l’art. 1182 c.c. non contiene alcun riferimento alla liquidità e da ciò dovrebbe discendere, attenendosi strettamente al dato letterale, che non sia possibile distinguere tra quelle liquide o illiquide ai fini del luogo dell’adempimento, almeno nell’intenzione originaria del legislatore, il quale in altri ambiti ha invece dato rilievo a tale requisito (si veda, ad esempio, il caso della compensazione all’art. 1243, co. 1, c.c.). L’orientamento attuale, tuttavia, appare giustificato se si opera una considerazione di ragionevolezza, ovvero che il debitore non può essere considerato automaticamente in mora se, allo scadere del termine, non conosce l’ammontare del dovuto; parimenti, sembra ragionevole ritenere come non può essere l’attore a qualificare autonomamente come liquida l’obbligazione, se non lo è, al solo fine di agire presso il proprio foro17, in quanto così facendo egli potrebbe “abusare” della sua facoltà di determinare la competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. Rimane da osservare, infine, che il mutamento di orientamento in tema di pagamento mediante assegno circolare ha “favorito”, per dir così, il coordinamento con l’art. 1182 c.c. La dottrina, difatti, prima di tale cambiamento, aveva rilevato la «perdita di utilità» della regola posta dal suddetto articolo, se rapportata a quell’orientamento giurisprudenziale che considera come dationes in solutum i pagamenti avvenuti con vaglia, assegni e via discorrendo18. Da tempo, in ogni caso, non mancano contributi dottrinali volti a dare maggior rilievo ai mezzi di pagamento alternativi (magari elettronici), purché ciò non sacrifichi le ragioni del creditore, o questi abbia un buon motivo, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede, per rifiutarli19.
1 Per una diffusa trattazione sull’argomento si veda senz’altro Di Majo, A., Le obbligazioni pecuniarie, Torino, 1996, 119 ss., il quale rilevava in ogni caso lo scarso interesse per la questione della natura dell’adempimento già all’epoca.
2 Sull’argomento, oltre all’Autore citato alla nota precedente, si vedano Gambino, F., Le obbligazioni, I, Il rapporto obbligatorio, in Tratt. dir. civ. Sacco, Torino, 2015, 290 ss.; Fondrieschi, A.F., Luogo dell’adempimento, in Delle obbligazioni, I, a cura di V. Cuffaro, in Comm. c.c. Gabrielli, Torino, 2012, 325 ss.; Nonne, L., Il luogo dell’adempimento, in Tratt. Garofalo-Talamanca, I, t. 5, Padova, 2010, 274 ss.; Cannata, A., L’adempimento delle obbligazioni, in Trattato Rescigno, IX, t. 1, II ed., Torino, 1999, 125 ss.
3 L’art. 20 c.p.c. stabilisce il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, ovvero il giudice del luogo nel quale è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio.
4 La costituzione in mora, difatti, a norma dell’art. 1219 c.c., non è necessaria, tra le altre cose, se l’obbligazione ha per oggetto una somma di danaro.
5 Cass., 13.9.2016, n. 17989, in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, 237 ss., con nota di V. Brizzolari. Per una recente applicazione del principio enunciato dalla sentenza precedente, v. ad esempio Cass., 4.1.2017, n. 118.
6 In ogni caso, le parti solo libere di disciplinare liberamente il tempo e il luogo dell’adempimento, anche, in ipotesi, in contrasto con una delle previsioni del codice. La dottrina discorre a questo proposito di “sovranità” della volontà. Cfr. in tal senso Gambino, F., Il rapporto obbligatorio, cit., 291.
7 Così la liquidità è intesa dalla dottrina. A questo proposito, v. Schlesinger, P., Compensazione (diritto civile), in Nss. D.I., III, Torino, 1957, 722 ss.; De Lorenzi, V., Compensazione, in Dig. civ., III, Torino, 1988, 65 ss.; Maffeis, D., La compensazione, in Le obbligazioni, IV, I modi di estinzione delle obbligazioni, in Tratt. dir. civ. Sacco, Torino, 2012, 123 ss.
8 Si segnala, ad esempio, Cass., 21.5.2010, n. 12455, secondo cui è sufficiente che l’attore abbia agito per ricuperare una somma determinata. Allo stesso modo, v. Cass., 13.4.2005, n. 7674.
9 L’indirizzo in analisi ha trovato appoggio in quel costante principio giurisprudenziale secondo il quale l’individuazione della competenza, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., deve avvenire in base al contenuto della domanda, senza attribuire rilievo alle contestazioni del convenuto. L’art. 10 c.p.c. difatti stabilisce una regola generale. In questi termini, v. Cass., 26.3.2014, n. 7182. Recentemente il principio è stato ribadito da Cass., 22.10.2015, n. 21547, la quale ha statuito che la competenza per materia si determinata a priori, in base alla domanda attorea.
10 L’orientamento più restrittivo, ora elevato a composizione del contrasto, considera come pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della scadenza, ex art. 1182, co. 3, c.c., solo l’obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale, il quale stabilisca la misura e la scadenza della stessa; diversamente, qualora tale determinazione non sia contenuta ab origine nel titolo, l’obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell’ult. co. del citato art. 1182. Cfr. Cass., 12.10.2011, n. 21000. V. altresì Cass., 22.10.2015, n. 21547; Cass., 24.10.2007, n. 22326.
11 Il riferimento è a Cass. n. 17989/2016.
12 Nonne, L., Il luogo dell’adempimento, cit., 275.
13 Le Sezioni Unite motivano tale decisione richiamando il principio del favor debitoris. Per alcune fondamentali osservazioni sul punto si veda senz’altro Rescigno, P., «Favor debitoris», ambiguità di una formula antica, in Giur. it., 1994, IV, 1 ss.; sia poi consentito il rinvio a Brizzolari, V., Le Sezioni Unite sul requisito della liquidità nelle obbligazioni pecuniarie, in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, 236 ss.
14 Cian, G., Pagamento, in Dig. civ., XIII, Torino, 1995, 248 ss.
15 Luogo e metodo del pagamento, in questo caso, sono collegati, nel senso che il secondo comporta un mutamento del primo, con la conseguenza che il creditore potrebbe legittimamente rifiutare il pagamento. V. in tal senso Cass., 10.6.2005, n. 12324.
16 Il cambio di orientamento è stato inaugurato da Cass., 18.12.2007, n. 26617. Si segnala, nello stesso senso, la più recente Cass., 17.12.2014, n. 26543, secondo cui pagamento con un sistema diverso dalla moneta avente corso legale nello Stato o dall’assegno circolare, ma che assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore soltanto per un giustificato motivo, dovendosi altrimenti intendere il rifiuto come contrario al principio di correttezza e buona fede.
17 La dottrina maggioritaria, a quanto consta, non ha mai messo in discussione l’interpretazione restrittiva dell’art. 1182 c.c.; tuttavia, per alcuni rilievi critici alla decisione delle Sezioni Unite si veda Oriani, A., Le Sezioni Unite e la portabilità (ridotta) dei crediti pecuniari, in Corr. giur., 2017, 323 ss.
18 Cfr. in tal senso Cannata, A., L’adempimento delle obbligazioni, cit., 128.
19 Si segnala l’interessante contributo di Inzitari, B., L’adempimento dell’obbligazione pecuniaria nella società contemporanea: tramonto della carta moneta e attribuzione pecuniaria per trasferimento della moneta scritturale, in Banca borsa, 2007, I, 133 ss.