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ADOZIONE

di Dino Marchetti - Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1978)
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ADOZIONE (I, p. 522; App. II,1, p. 26)

Dino Marchetti

La l. 5 giugno 1967, n. 431 (poi inserita nel capo III del tit. VIII del lib. I del cod. civ., artt. 314/2-314/18) ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova specie di a., detta "adozione speciale", che differisce profondamente nelle finalità, oltre che nella procedura, dalla normale adozione. Mentre questa, infatti, ha il prevalente scopo di assicurare la discendenza dell'adottante ed è informata a principi privatistici, successori e patrimoniali, il nuovo istituto si propone in modo particolare di provvedere ai minori orfani e privi di assistenza o abbandonati dai propri genitori. L'a. speciale presenta, perciò, un prevalente carattere assistenziale e d'interesse pubblico, pur assicurando, in maniera indiretta e mediata, anche il soddisfacimento di interessi dell'adottante.

In relazione alla sue caratteristiche, notevoli sono le differenze tra a. speciale e a. ordinaria, che si riflettono in modo particolare sul procedimento e sulle modalità. Il procedimento consta di tre fasi: una prima, diretta al reperimento dei minori in stato di abbandono, si conclude con la dichiarazione dello stato di adottabilità; una seconda riguarda l'affidamento preadottivo, e una terza consiste nella pronunzia formale dell'a. speciale.

L'a. speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni, la cui età superi di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando. I coniugi stessi non debbono essere separati personalmente, neppure di fatto, e debbono essere fisicamente e moralmente idonei a educare e istruire i minori che intendano adottare, nonché essere in grado di mantenerli.

L'a. speciale è consentita solo a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità. Questo, costituito da una situazione particolare in cui si possono trovare determinati minori, consiste in un'accertata condizione di abbandono e nell'età minore di otto anni al momento in cui sia iniziato il procedimento. Il relativo provvedimento è deliberato dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trova il minore interessato, su istanza del pubblico ministero, di istituti pubblici o privati di protezione e assistenza per l'infanzia e di chiunque vi abbia interesse.

L'effetto fondamentale del provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità è di rendere possibile una futura a. speciale; ma questa potrebbe anche non seguire se nessuno chiede di adottare un minore di cui sia stata dichiarata l'adottabilità. Per tale ragione sono state rivolte critiche a tale parte della legge, giacché essa introdurrebbe un procedimento complicato e laborioso e spesso inutile. Unica sua giustificazione è quella di una possibilità, invero alquanto teorica, di eliminare quella situazione di abbandono, che ne costituisce il presupposto di fatto, se avviene che il compimento delle formalità dirette al provvedimento di accertamento dello stato di adottabilità ha l'effetto di richiamare la persona interessata a provvedere all'adempimento dei propri doveri nei confronti del minore.

La situazione di abbandono può essere denunciata da chiunque alla pubblica autorità. Peraltro, poiché tale situazione (che consiste nella mancanza di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi) sussiste anche quando i minori degli otto anni sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione e assistenza per l'infanzia, a tali istituzioni è fatto specifico obbligo di trasmettere trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Uguale obbligo è fatto agli organi scolastici e ai pubblici ufficiali, che siano venuti a conoscenza, direttamente o a seguito di denuncia, di situazioni di abbandono. Il giudice tutelare, assunte informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni, il quale a sua volta dispone d'urgenza approfonditi accertamenti. Lo stato di adottabilità, sempre che sussista la situazione di abbandono, può essere pronunciato anche nei confronti di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti. Questi possono proporre opposizione al provvedimento del tribunale per i minorenni. In tal caso viene nominato un curatore speciale al minore e l'opposizione è decisa con sentenza, impugnabile dinanzi alla sezione speciale per i minorenni della Corte d'Appello. La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è iscritta in uno speciale registro conservato presso la cancelleria del tribunale per i minorenni. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della patria potestà e, ove già non esista, è nominato un tutore al minore. Lo stato di adottabilità cessa se sopravviene l'a. o per compimento dell'ottavo anno di età del minore. Comunque, permane per tre anni anche oltre l'ottavo anno dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia.

I minori per i quali sia divenuta definitiva la dichiarazione di adottabilità possono essere affidati a coniugi che, con domanda congiunta, abbiano chiesto di adottare con a. speciale un minore. La domanda può fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare. Sulla domanda il tribunale per i minorenni pronuncia in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti del minore. Il relativo provvedimento può essere revocato quando vengano meno le circostanze che lo hanno determinato o quando il minore riveli gravi difficoltà di ambientazione nella famiglia dei coniugi affidatari oppure quando i coniugi stessi recedano dalla domanda di adozione. I provvedimenti dei tribunali per i minorenni sono emessi con decreto impugnabile dal pubblico ministero, dal tutore e dai presentatori della domanda di a. speciale o dell'istanza di revoca.

Decorso un anno dall'affidamento (o tre anni se i coniugi che hanno proposto la domanda di a. speciale hanno discendenti legittimi o legittimati) il tribunale provvede sull'a. con decreto di camera di consiglio, decidendo di fare o di non fare luogo all'adozione.

Per effetto dell'a. speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome, e cessano i suoi rapporti verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela. L'a. speciale non instaura, però, rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti.

Il nuovo istituto, anche se sorto in mezzo a critiche, ha rivelato nella pratica un'adeguata rispondenza alle finalità perseguite dal legislatore. Difetti certamente vi sono nella legge, quali soprattutto quelli dell'eccessiva lunghezza del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità e della mancata specificazione nella legge di criteri idonei a operare una selezione dei richiedenti. La legge poi ha avuto l'effetto di far proliferare le istituzioni private di assistenza all'infanzia, non sempre adeguatamente vigilate. Ma, nonostante ciò, l'istituto ha mostrato una sua vitalità, tale da sostituire quasi completamente l'a. ordinaria, che, perciò, appare matura per una definitiva soppressione.

Bibl.: I. Baviera, l'adozione speciale, Milano 1968; Autori vari, L'istituto dell'adozione speciale in prospettiva interdisciplinare, in Studi Parmensi, anno XIV, 1974; C. Moro, L'adozione speciale, Milano 1976.

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