AFFIDA o fida
Termine della finanza pontificia. 1. Entrata originaria delle comunità dello Stato della Chiesa. Era il prezzo delle erbe, che le comunità vendevano ai privati, quali padroni del pascolo per ragione di dominio, per privilegio apostolico o per concessione, patto, servitù o consuetudine immemorabile. In questo caso tutti - ancorché privilegiati - erano tenuti al pagamento di essa.
2. Entrata derivata dalle comunità. Era una colletta imposta per capita sopra gli animali che venivano introdotti nei pascoli delle comunità. In questo secondo caso si distingueva se trattavasi di "colletta comunitativa", e allora ad essa eran tenuti i soli laici; oppure se era destinata al pagamento dei "pesi camerali", cioè a favore della Camera apostolica, e allora vi eran tenuti tutti indistintamente, compresi i privilegiati.
Circa l'affida e il pagamento di essa, ricordiamo le seguenti costituzioni apostoliche: 21 marzo 1459, di Pio II (Declaratio quod onmes teneantur ad solvendam fidam pro animalibus in Dohana Provinciae Patrimonii affidatis); 5 gennaio 1461, di Pio II; 23 ottobre 1462, di Pio II (De poenis impedientium conducentes animalia affidata in Dohanam Patrimonii); 31 gennaio 1464, di Paolo II; 27 ottobre 1495 di Alessandro VI; 16 dicembre 1519, di Leone X; 18 febbraio 1577, di Gregorio XIII, riguardanti la stessa materia; 1° febbraio 1580, di Gregorio XIII (Corrfirmatio, declaratio et ampliatio Constitutionum apostolicarum super Dohana et pascuis Patrimonii editarum); 10 agosto 1692, d'Innocenzo XII (Sui privilegj dell'affida).
La Congregazione del Buon Governo molte volte dovette intervenire per disciplinare la materia, come si desume dalle decisioni in proposito emanate, di cui le ultime sono contenute nelle lettere 11 luglio 1635 (al governatore di Viterbo); 8 luglio 1639 (al governatore di Recanati); 30 maggio 1640 (al governatore della Marca); 1° aprile 1662 (al governatore di Osimo); 5 marzo 1695 (al governatore di Camerino); 21 dicembre 1682 (al governatore di Osimo); 23 settembre 1709 (al governatore di Cascia).