AFFILIAZIONE
. Istituto giuridico introdotto nel diritto positivo italiano dal cod. civ. 1942, per il quale la persona cui sia stato da tre anni affidato un minore da un istituto di pubblica assistenza o che, per tre anni, abbia provveduto all'allevamento del minore senza che questo le sia stato affidato, può chiedere di affiliarselo, di attribuire cioè al minore una posizione quasi di figlio, assumendo nel contempo, nei riguardi del minore, i poteri e i doveri inerenti alla patria potestà.
L'istituto trova le sue origini, o meglio la sua causa determinante, in tutto un complesso di norme relative alla protezione dell'infanzia. Le disposizioni relative all'affiliazione sono infatti contenute nel tit. XI del codice stesso, il quale regola in genere l'assistenza dei minori, richiamandosi anche a tutte le altre leggi speciali in materia, tra le quali da ricordare il T.U. sulla protezione della maternità e infanzia 24 dicembre 1934, n. 2316, il r. decr. legge sull'assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono 8 maggio 1927, n. 798, il r. decr. legge 20 luglio 1934, n. 1404, sul Tribunale dei minorenni.
Il legislatore si è preoccupato di accordare un'adeguata protezione ai minori degli anni 18, figli di genitori ignoti ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre, la quale si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento; ed essa si estende ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o che si trovino, infine, in istato di abbandono materiale o morale. Quando il minore è ricoverato in un istituto di assistenza, o è da questo assistito, l'istituto stesso esercita su di lui la patria potestà, ma in tal caso l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
Prevede, inoltre, la legge che il minore sia moralmente o materialmente abbandonato o sia allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi siano incapaci di provvedere alla sua educazione. In tal caso la pubblica autorità provvede, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, a collocarlo in luogo sicuro, sino a quando alla protezione stessa non si possa provvedere in modo definitivo. Il minore ricoverato in un istituto di assistenza può venire quindi da questo affidato ad una persona di fiducia, la quale, dopo trascorsi almeno tre anni dall'affidamento può, come si è accennato, chiedere al giudice tutelare di affiliarsi il minore. L'affiliazione può anche essere chiesta dalla persona che ha provveduto ad allevare il minore e sempre che siano trascorsi tre anni dall'inizio dell'allevamento.
L'affiliazione ha un carattere del tutto speciale e, per quanto molto simile, non va confusa con l'adozione, soprattutto per l'essenziale diversità di scopi che i due istituti si propongono: assicurare una discendenza all'adottante la prima; un fine benefico o sociale, di protezione, cioè, dell'infanzia abbandonata la seconda. La persona che desidera affiliarsi un minore deve farne domanda al giudice tutelare, il quale, assunte le più accurate informazioni sia sul richiedente sia sul minore, vi provvede, se ritiene di accordarla, con decreto omologato dal tribunale. Nel caso che il richiedente sia coniugato è necessario l'assenso del coniuge. L'affiliato assume il cognome dell'affiliante se questo ne ha fatto richiesta. Se si tratta di un figlio legittimo o di un figlio naturale riconosciuto, il cognome dell'affiliante può essere aggiunto a quello del minore.
L'effetto principale dell'affiliazione è, come si è accennato, quello di attribuire all'affiliante i poteri inerenti alla patria potestà. L'affiliante ha l'obbligo di mantenere, educare e istruire il minore. Egli non ha l'usufrutto legale dei beni dell'affiliato, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione. Se il minore è stato affiliato da due coniugi, l'esercizio della patria potestà spetta al marito.
L'affiliazione può essere revocata dal giudice tutelare nei seguenti casi: su richiesta dell'affiliante per sopravvenuta impossibilità di continuare a provvedere all'allevamento del minore; su richiesta dell'istituto di pubblica assistenza, che ha ricoverato o assistito il minore, per gravi motivi; su richiesta dell'affiliato divenuto maggiore, per gravi motivi.
L'affiliazione può essere dichiarata estinta dal giudice tutelare quando il genitore dell'affiliato, decaduto dalla patria potestà o impedito di esercitarla, è reintegrato nell'esercizio della potestà medesima. Nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della patria potestà.
Vigono per l'affiliazione le stesse cause di impedimento al matrimonio, soggetto a dispensa, stabilite tra adottante, adottato e loro congiunti. Il matrimonio tra persone legate da vincolo di affiliazione estingue di diritto l'affiliazione stessa.