AFFISSIONE (dal latino affigere; fr. affichage; sp. fijación; ted. Anschlag; ingl. affixion, bill-sticking)
L'affissione è un atto materiale a cui può dare rilevanza giuridica l'elemento della pubblicità. il quale ricorre quando l'affissione è compiuta in luogo pubblico o aperto al pubblico, e s'intensifica, quando, oltre a ciò, è fatta oggetto di pubblica impresa o riguarda scritti e stampati di pubbliche autorità. La nostra legislazione rende obbligatoria l'affissione delle leggi, dei regolamenti e di varie specie di atti amministrativi, giudiziarî e privati. Forme complementari di affissione sono inoltre prescritte per alcune leggi sociali: come, per esempio, per la legge sull'assicurazione contro gl'infortunî sul lavoro e per la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, da affiggersi negli stabilimenti industriali, per la legge sulla emigrazione, da affiggersi in luogo visibile nelle navi che trasportano emigranti, ecc. L'affissione è pure il precipuo mezzo di divulgazione dei regolamenti e l'unico modo di pubblicazione di alcune specie di essi, come i regolamenti locali. Così, per esempio, i regolamenti prefettizî sul servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri debbono rimanere costantemente affissi nei teatri stessi; i regolamenti provinciali sono affissi all'albo pretorio della provincia; tutti i regolamenti comunali vengono affissi all'albo pretorio del comune nel primo giorno festivo o di mercato successivo a quello della deliberazione, e sono affissi una seconda volta per quindici giorni, dopo le debite approvazioni, i regolamenti di dazî ed imposte, di edilità, di polizia urbana e rurale e d'igiene. Anche atti amministrativi delle più varie specie debbono per prescrizione di legge essere pubblicati mediante affissione, e appunto mercé questa, di solito, conseguono il loro intento divulgativo i cosiddetti "manifesti". L'affissione è la forma di notificazione unica o complementare di molti atti giudiziarî e processuali, come citazioni relative a persone di domicilio, residenza e dimora sconosciuta, istanze e ordinanze istruttorie nei giudizî contumaciali, bandi di vendita, ecc., nonché la forma di pubblicazione di alcuni atti pubblici e privati d'interesse individuale contemplati dalle leggi civili e commerciali, come pubblicazioni matrimoniali, decreti di adozione, dichiarazioni di avvenuta consegna agli uffici comunali di oggetti trovati, autorizzazioni di minori emancipati per l'esercizio del commercio, denunzie di cessazione di comunione di pascoli, ecc.
Le affissioni pubbliche possono essere oggetto d'impresa e di monopolio municipale, ma la facoltà di monopolio non implica il diritto di valersi dei muri privati prospicienti le vie pubbliche senza consenso dei proprietarî, come taluno ha preteso, considerando il prospetto come un quiddam adiecticium del suolo stradale, o ammettendo l'esistenza di una servitù di tolleranza dei quadri di affissione analoga a quella relativa alle tabelle indicatrici dei nomi delle vie, dei numeri civici, ecc., o rilevando la impossibilità in cui i comuni assuntori del servizio si troverebbero di provvedervi, se tutti i proprietarî rifiutassero il consenso. L'attribuzione del monopolio non ha infatti mutato le condizioni che prima di essa dovevano osservarsi per eseguire le affissioni sui muri privati.
Essendo l'affissione un modo rapido ed efficace di divulgazione, il nostro legislatore, preoccupato della possibilità che con essa si turbi l'ordine pubblico o si offenda la morale, considerando che l'intervento repressivo non eliminerebbe i danni di pubblicazioni sediziose o lesive del buon costume, ha disposto, in via di massima che nessuno stampato o manoscritto possa essere affisso in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Tale licenza è atto pienamente discrezionale e, sebbene non tutti siano d'accordo in proposito, è da ritenere che possa negarsi anche per scritti contenenti notizie vere, ma pericolose per la pubblica tranquillità: non è però necessaria per l'affissione degli atti delle autorità pubbliche, degli atti delle autorità ecclesiastiche cattoliche all'interno o all'esterno dei templi e degli avvisi relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto. Le affissioni debbono farsi nei luoghi designati dall'autorità comunale: quelle fatte da privati in luoghi diversi dànno luogo alla stessa figura di contravvenzione che ricorre nell'affissione senza licenza.
A differenza di quanto è disposto in qualche altro paese, nessuna limitazione vige in Italia circa il colore della carta nella quale debbono essere scritti o stampati gli avvisi da affiggersi, ma l'affissione per conto di privati è soggetta, di regola, ad un regime fiscale stabilito dalla legge sulle tasse di bollo. Gli scopi della pubblica affissione sarebbero frustrati, se gli awisi affissi potessero essere liberamente staccati o lacerati: perciò gli avvisi delle autorità sono tutelati con sanzione penale per l'intera durata della naturale resistenza agli elementi atmosferici, mentre quelli dei privati sono tutelati per il solo giorno dell'affissione.
Per dare uniformità alle disposizioni dei varî comuni in materia di affissione e di pubblicità, è stato emanato un regolamento "per i servizî comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine", approvato con r. decr. 14 giugno 1928, n. 1399, che ha stabilito la tariffa massima delle tasse percepibili per le affissioni dai comuni, distinguendoli all'uopo in quattro classi, secondoché essi siano o no capoluoghi di provincia e secondo il numero degli abitanti, ed ha fissato altresì le esenzioni, le riduzioni e i compensi accessorî per affissioni d'urgenza o in località distanti dall'abitato. I comuni più importanti compresi nelle prime due classi possono adottare due tariffe, una normale e una speciale: quest'ultima, al massimo tripla della normale, per affissioni in luoghi centrali di più efficace pubblicità.
Bibl.: O. Ranelletti, La polizia di sicurezza, in Trattato di diritto amministrativo italiano di V. E. Orlando, IV, parte 2ª, Milano 1905; C. Bertagnoli, voce Affissione in Digesto italiano; A. Ramella, voce Pubblicità in Enciclopedia giuridica italiana; Block, voce Affiche in Dictionnaire de l'administration française; B. Galli, Delle affissioni eseguite sugli edifizi privati dal Comune che esercita il monopolio ai termini della legge 29 marzo 1903, in Giurisprudenza italiana, 1908, 209; G. Borsi, La municipalizzazione del servizio delle affissioni in rapporto alla disponibilità del prospetto degli edifizi privati, in Foro italiano, 1908; G. Fragola, Teoria delle limitazioni amministrative al diritto di proprietà, Milano 1910; G. Borsi, Sulla natura del diritto dei Comuni assuntori del servizio delle pubbliche affissioni di valersi per le medesime dei muri di proprietà privata, in Foro italiano, 1911; G. Zanobini, La pubblic. delle leggi nel diritto italiano, Torino 1917.