agenzia per il lavoro
Operatore, pubblico o privato, abilitato attraverso autorizzazione rilasciata dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale a svolgere diverse attività sul mercato del lavoro. Si ricordano, fra queste, la somministrazione di lavoro, ovvero la fornitura di manodopera effettuata mettendo a disposizione dei soggetti utilizzatori lavoratori direttamente assunti dal somministratore: l’occupato risulta quindi dipendente dell’agenzia di somministrazione, pur lavorando presso un altro soggetto; l’intermediazione, cioè l’attività di mediazione volta a facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, attraverso mezzi quali la raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, la preselezione e la costituzione della relativa banca dati, l’erogazione di processi formativi finalizzati all’adeguamento delle competenze dei lavoratori o l’orientamento professionale; la ricerca e la selezione del personale su specifico incarico del committente; il supporto alla ricollocazione professionale effettuata per conto dell’organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, tesa alla ricollocazione dei lavoratori nel mercato del lavoro, singolarmente o collettivamente considerati.
La disciplina delle a. per il l. è contenuta nel d. legisl. 276/2003. Tale decreto modifica il d. legisl. 469/1997, il quale ha consentito, per la prima volta nel nostro ordinamento, anche alle imprese private, di svolgere l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, fino a quel momento gestita esclusivamente da strutture pubbliche. Il decreto prevede tra l’altro l’obbligo di iscrizione a un apposito albo informatico e definisce i requisiti giuridici e finanziari richiesti per poter operare. Questi ultimi intendono garantire la solidità economico-finanziaria dell’agenzia e assicurare che l’attività di somministrazione sia resa da soggetti dotati di un elevato grado di affidabilità: tali requisiti fanno riferimento per es. al minimo di capitale sociale che deve essere versato, all’articolazione dell’attività sul territorio nazionale, ai versamenti obbligatori al Fondo per la formazione e per scopi previdenziali e assistenziali. La normativa prevede, inoltre, un procedimento di accreditamento da parte delle Regioni che consente alle agenzie di partecipare alla rete regionale dei servizi per l’impiego e di erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche. Un ulteriore intervento normativo finalizzato a semplificare e ottimizzare alcune procedure, è contenuto nella l. 183/2001. Tale legge prevede l’obbligatorietà, ai fini dell’autorizzazione, dell’interconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro, oltre che l’invio di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, quale per es. il rifiuto senza giustificato motivo di una occupazione congrua da parte di un soggetto percettore di sussidio o di indennità pubblica.