agenzia per il lavoro
agenzìa per il lavóro locuz. sost. f. – Operatore, pubblico o privato, abilitato attraverso autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro a svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Le agenzie per il lavoro sono state istituite con il d. legisl. 276/2003 (v. Biagi, legge), che ha abolito le precedenti agenzie interinali e consentito, per la prima volta nell’ordinamento italiano, l’abilitazione di imprese private a svolgere tale attività di intermediazione. Le agenzie per il lavoro svolgono le seguenti attività: somministrazione di lavoro, ovvero la fornitura di manodopera effettuata mettendo a disposizione dei soggetti utilizzatori lavoratori direttamente assunti dall’agenzia; intermediazione, cioè l’attività di mediazione volta a facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, attraverso mezzi quali la raccolta dei curricula, la preselezione e costituzione della relativa banca dati, l’erogazione di processi formativi dei potenziali lavoratori; ricerca e selezione del personale su specifico incarico del committente; supporto alla ricollocazione professionale sempre per conto dell’organizzazione committente. Per operare, le agenzie devono possedere specifici requisiti giuridici e finanziari ed essere iscritte ad un apposito albo informatico. Tali requisiti, intendono garantire la solidità economico-finanziaria dell’agenzia e assicurare che l’attività di somministrazione sia resa da soggetti dotati di un elevato grado di affidabilità. Essi fanno riferimento per es. al minimo di capitale sociale che deve essere versato, all’articolazione dell’attività sul territorio nazionale, ai versamenti obbligatori al Fondo per la formazione e per scopi previdenziali e assistenziali. È inoltre previsto un procedimento di accreditamento da parte delle Regioni che consente alle agenzie di partecipare alla rete regionale dei servizi per l’impiego e di erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche.