agenzie
agenzìe s. f. pl. – In Italia, le a. sono strutture organizzative strettamente collegate ai singoli ministeri, sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza del ministro e pertanto l’approvazione dei loro programmi e dei loro bilanci e rendiconti è di competenza del ministero. Le a. sono dotate (d. legisl. 300/1999) di notevole autonomia organizzativa e funzionale, dispongono di propri organi di gestione (direttore generale e comitato direttivo) e di controllo interno (collegi dei revisori, organo di controllo della gestione); operano al servizio non solo del ministero al quale sono collegate, ma di tutte le amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali, per mezzo di convenzioni che stabiliscono su base paritaria di carattere contrattuale le prestazioni che devono espletare. Le convenzioni sono tuttavia stipulate a partire da convenzioni quadro stabilite dal ministro competente. Le a. non sono dotate di personalità giuridica e perciò, dal punto di vista formale, sono inserite nell’ambito della persona giuridica dello Stato; sono strutture da utilizzare in quei settori di attività amministrativa per i quali a una riforma in senso privatistico degli strumenti pubblici si è preferita la realizzazione di entità sempre pubbliche, ma tali da consentire una gestione manageriale dei pubblici interessi in modo più agile e penetrante, scindendo il momento politico-decisionale da quello tecnico-applicativo. L’inserimento funzionale delle a. nell’organizzazione dei ministeri, le contraddistinguono notevolmente dalle Autorità indipendenti munite di organizzazione e autonomia proprie e quindi anche di capacità procedimentale sostanzialmente diversa. Ordinamento del tutto proprio, con personalità giuridica e una più forte autonomia caratterizza invece le a. fiscali, che svolgono i compiti tecnico-operativi già attribuiti al ministro delle Finanze.