Aggiornamenti sulla «riforma Orlando» sul processo penale
Favorita dall’accordo politico sulla prescrizione, la riforma del Ministro della giustizia in tema di diritto penale, processo penale e di ordinamento penitenziario, ha visto aprirsi la prospettiva di una prossima approvazione.
Se si esclude la parte relativa alla riforma dell’ordinamento penitenziario destinato attraverso la delega ad una riforma organica, anche in relazione alla restrizione minorile, il resto della riforma, anche se non manca qualche possibile accorpamento delle materie interessate dalle modifiche, si caratterizza per aggiustamenti e messe a punto. Va, altresì, sottolineato che anche altre materie, oltre a quella indicata, sono rinviate all’approvazione di decreti legislativi attuativi di una delega. Così è, per la riforma della perseguibilità a querela, per la riforma del casellario giudiziario, per gli interventi in tema di intercettazioni telefoniche, nonché per alcuni aspetti del giudizio d’appello.
Sotto il profilo strettamente processuale, la riforma – cercando di individuare i suoi assi portanti – si caratterizza innanzitutto per l’ennesima intersezione dei profili processuali con quelli sostanziali in tema di prescrizione. Il nucleo centrale degli interventi è sostituito dalla sospensione per un anno e sei mesi dopo il deposito della motivazione della sentenza di condanna, ferma restando la possibilità di recuperare questo tempo neutralizzato in caso di sopravvenuto proscioglimento e di intervenuto annullamento del giudizio di responsabilità.
In secondo luogo, la riforma si prefigge lo scopo di cadenzare con tempi certi e ragionevoli alcuni snodi processuali evitando le inerzie che la prassi frequentemente evidenzia. Si prevedono così tempi contingentali per l’esercizio dell’azione penale e per la richiesta di archiviazione, con potere di avocazione del procuratore generale in caso di mancato rispetto; tempi prefissati governano l’opposizione all’archiviazione e la conseguente decisione del giudice; entro tempi rigorosi è fissata la richiesta di incidente probatorio nel caso delle riserve formulate nella procedura degli accertamenti irripetibili.
Al tema della fluidità del processo sono dedicate le previsioni in tema di definizione dei giudizi in caso di incapacità irreversibile dell’imputato e di comunicazione del domicilio eletto in caso di nomina del difensore d’ufficio.
La riscrittura delle nullità dei provvedimenti di archiviazione innesta la prima novità in tema di impugnazioni: si farà valere con reclamo, inoppugnabile, al tribunale in composizione monocratica.
Al tema si lega anche la mutata disciplina degli errori contenuti nella sentenza di applicazione dellapena su richiesta delle parti. È previsto il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali in caso di rettifica delle specie e quantità della pena per errore di denominazione e di computato ed il ricorso per cassazione per motivi circoscritti (espressione della volontà, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; erronea qualificazione giuridica del fatto; illegalità della sanzione). Quanto agli altri riti speciali, oltre ad un più favorevole meccanismo di conversione della pena detentiva in pecuniaria (per disincentivare le opposizioni), in relazione al rito abbreviato è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni per le contravvenzioni e per effetto della richiesta del rito la sanatoria delle nullità, escluse quelle assolute, dell’inutilizzabilità non legate a divieti probatori e dell’incompetenza per territorio.
Sempre al tema delle impugnazioni è legata la reintroduzione dell’appello nei confronti della sentenza di non luogo a procedere dove è altresì abrogato il ricorso della persona offesa costituita parte civile.
Elemento centrale della riforma è la rivisitata struttura della sentenza – ove andranno articolati i punti con l’esposizione – concisa – dei motivi di fatto e di diritto che la sostengono, unitamente ai risultati acquisiti, ai criteri di valutazione delle prove, anche di quelle contrarie.
Il tutto sarà riversato sui temi relativi all’accertamento dei fatti e delle circostanze di cui all’imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena, alla responsabilità civile, ai fatti legati all’applicazione delle norme processuali.
Come anticipato, questo dato si lega alla rinnovata forma che deve assumere l’atto di impugnazione, dove, a pena di inammissibilità, dovranno essere indicati i capi e i punti impugnati, le prove di cui si afferma l’inesistenza, l’omessa assunzione, l’omessa o erronea valutazione, le richieste anche di contenuto istruttorio, nonché le ragioni in fatto e in diritto che sostengono le richieste.
Tramontata l’ipotesi di un controllo di ammissibilità da parte del giudice a quo, nel caso del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità per motivi meramente formali avverrà in forma semplificata, con successiva possibilità di attuare il ricorso straordinario per (eventuale) errore di fatto.
Nel contesto della riforma delle impugnazioni che – come già anticipato – costituisce uno dei temi cardine della riforma, un ruolo significativo è assunto dalle modifiche apportate al giudizio di secondo grado.
Il dato più significativo è costituito dalla reintroduzione del concordato con rinuncia ai motivi di appello, anche se escluso per i reati ritenuti di particolare allarme sociale. Recependo le indicazioni della giurisprudenza europea si prevede che qualora il pubblico ministero abbia appellato una sentenza di proscioglimento, per motivi attinenti alla prova dichiarativa, il giudice debba rinnovare l’istruzione dibattimentale. Peraltro, alcune ulteriori modifiche particolarmente significative del giudizio d’appello sono affidate alla legge delega in materia. Oltre ad escludere l’appello incidentale del pubblico ministero, si indicano le decisioni suscettibili di essere appellate dal p.m. e dall’imputato, nonché si disciplinano i rapporti della legittimazione ad appellare del procuratore della repubblica e del procuratore generale.
Sempre nel contesto della disciplina delle impugnazioni molta attenzione – nel tentativo di renderne più incisivo il ruolo, valorizzandone la funzione, anche attraverso una puntualizzazione dell’accesso e una semplificazione dello svolgimento – è dedicata al giudizio di Cassazione.
Si è già detto del reclamo al tribunale nei confronti dei provvedimenti archiviativi e dei motivi del ricorso nei confronti della sentenza di patteggiamento, ai quali va aggiunta la competenza attribuita alla corte d’appello per il ricorso straordinario per rescissione del giudicato. Sotto un altro profilo, vanno aggiunti la ricorribilità solo per violazione di legge del ricorso del p.m. in caso di doppia conforme e del ricorso nei confronti delle sentenze d’appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace nonché, ancora su di un piano diverso, l’esclusione per l’imputato di presentare personalmente il ricorso.
La valorizzazione della funzione del Supremo Collegio, così da rafforzarne il ruolo, con indirette ricadute generali, si articola, da un lato, nel rafforzamento dei poteri in caso di annullamento senza rinvio, ampliando le situazioni già ora presenti nella disciplina codicistica e nella possibilità di riconoscere d’ufficio l’errore di fatto, entro novanta giorni dalla decisione, ma soprattutto nell’obbligo per le sezioni singole di rimettere alle Sezioni Unite la questione di diritto, da queste già decisa, in caso di dissenso.
La riforma affronta in modo ampio altri due profili della disciplina del processo penale.
In primo luogo, vengono ridefinite le situazioni soggettive per le quali si procede alla partecipazione a distanza delle persone detenute, per i gravi reati di criminalità organizzata e di terrorismo, sia nel caso in cui siano imputati, sia nell’eventualità in cui debbano essere sentite come testimoni. Le disposizioni della partecipazione a distanza si applicano anche nei confronti delle persone soggette a programmi di protezione, nonché per i testimoni nella procedura di prevenzione. Peraltro, qualora sussistano ragioni di sicurezza, ovvero il dibattimento sia particolarmente complesso e sia necessario assicurare un suo rapido svolgimento, ovvero ancora si tratti di testimoni ristretti in istituti penitenziari, la partecipazione a distanza può essere autorizzata dal giudice.
Inoltre, con un’ampia legge delega si dà mandato al Governo – fermi gli attuali presupposti e le condizioni di utilizzabilità – di riformare la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. In particolare, tenendo conto dei recenti modelli organizzativi e di indirizzo di alcune procure, si cerca di regolare, attraverso mere indicazioni e non con annotazioni, aspetti dell’attività di captazione che incidono su soggetti o oggetti tutelati. Si cerca di evitare la trasmissione di materiale non funzionale all’emissione, provvedimenti cautelari, nonché di assicurare la tutela dei terzi estranei.
Elemento focale del procedimento dovrebbe essere costituita dall’udienza stralcio, destinata a decidere nel contraddittorio il materiale rilevante per il processo e quello ad esso estraneo, con tutela in precedenza del segreto istruttorio, e trascrizione solo del materia utilizzabile.
La significativa potenzialità del virus informatico, in precedenza utilizzato un po’ sotto traccia, la cui valenza è emersa da un significativo intervento delle Sezioni Unite, anche in relazione alle diffuse riserve sollevate dall’affermato raggio di operatività e di incidenza del mezzo, hanno suggerito al legislatore di predisporre un’articolata griglia di princìpi e criteri direttivi. Ferma restando l’esigenza che siano usati programmi informatici conformi a quanto emergerà da decreti ministeriali da emanare in tempi brevi dopo l’attuazione della delega che dovranno tener conto dell’evoluzione tecnica al fine di assicurare sicurezza e efficienza all’attività intrusiva, sono fissate modalità di uso dello strumento e della conservazione delle informazioni acquisite, sono precisate le garanzie procedurali da osservare anche in caso di urgenza, sono precisati gli ambiti e le situazioni fattuali nei quali lo strumento può essere utilizzato, sia in relazione ai reati di criminalità organizzata (che sono definiti in modo più circoscritto rispetto al citato decisum del Supremo Collegio), sia per gli altri reati per i quali l’attività in intercettazione è consentita. Un divieto assoluto di conoscenza, utilizzazione, divulgazione, pubblicazione, dei risultati riguardanti terzi estranei, completa le indicazioni alle quali il legislatore delegato dovrà attenersi.
Cercando una sintesi della novella, in attesa di come verranno attuati i criteri e i principi direttivi delle materie oggetto di delega, si può dire che la riforma è il terminale di molte e non sempre omogene sollecitazioni.
Si colgono infatti le esigenze di presidiare fermamente il doppio binario, sia in materia penitenziaria (così la delega sul punto); sia in materia di intercettazioni; sia in materia di divieti di colloquio con il difensore nell’immediatezza della restrizione della libertà; sia in caso di concordato in appello, sia nella utilizzazione del dibattimento a distanza; sia nel tempo per l’esercizio dell’azione penale.
Quelle legate alla crisi della legalità trovano spazio nella disciplina della prescrizione e nella formazione con assoluta urgenza dei ruoli dibattimentali.
Le diffuse resistenze nei confronti delle impugnazioni sono tradotte nella previsione di giudizi di gravame dei quali vengono fissati più stringenti presupposti e modalità di svolgimento, sia per l’appello, sia soprattutto del ricorso dove si punta anche ad una rideterminazione più selettiva dei motivi di ricorso, sia alla prevalenza delle cadenze dell’udienza non partecipata.
Gli ormai insostenibili pregiudizi della divulgazione dei risultati delle intercettazioni assolutamente irrilevanti e riguardanti anche terzi estranei, sono alla base della delega delle intercettazioni nella quale è confluita una proposta articolata di normazione sull’uso del virus informatico.
Le esigenze di decongestionamento del carico giudiziario trovano positiva risposta nella prevista introduzione delle condotte riparatorie, oltre al già ricordato concordato in appello, e nel meccanismo di conversione della pena detentiva in pecuniaria applicato con il decreto di condanna, anche se va evidenziata in materia di giudizio abbreviato la già citata sanatoria delle invalidità conseguente alla richiesta del rito da parte dell’imputato.
Spinte, controspinte, ricerca di nuovi equilibri per superare resistenze e soddisfare sollecitazioni. Niente di nuovo. La giustizia penale resta e resterà in affanno. Troppo diversi i modelli ai quali i diversi operatori della giustizia guardano.