aggiotaggio
aggiotàggio s. m. – Il termine designa manovre fraudolente e speculative che recano l’effetto di alterare l’equilibrio e la naturale formazione dei valori sui mercati economici (perlopiù mobiliari), determinando rialzi o ribassi fraudolenti dei prezzi di merci e di beni. La spiccata e professionalizzante attitudine ingannatoria dell’aggiotaggio, specialmente in danno dei risparmiatori, lo ha reso negli ultimi anni oltremodo temibile e noto al di là dello stretto ambito settoriale cui inerisce; basti pensare al caso Parmalat (2003) e ai tanti crack industriali e bancari che hanno segnato, per l’Italia e non solo, le pagine più dolenti del sistema economico-produttivo contemporaneo. L’etimologia della parola deriva dal sostantivo francese agiotage, con il quale nel passato si indicavano le condotte di quanti provocavano una differenza di valore tra monete e merci. Nel sistema giuridico italiano al concetto di aggiotaggio corrispondono diverse figure di illecito: in primo luogo, l’aggiotaggio comune, previsto dall’art. 501 del codice penale e posto a presidio della corretta formazione dei prezzi delle merci o dei valori nel mercato interno. Il codice civile poi, all’art. 2637, prevede due distinte figure di aggiotaggio: l’aggiotaggio societario, che si sostanzia nella diffusione di notizie false e nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici destinati ad alterare la corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato; e l’aggiotaggio bancario, dove la propalazione di informazioni fuorvianti e il concretizzarsi di condotte fraudolente minacciano la fiducia che il pubblico dei risparmiatori nutre nella stabilità patrimoniale di banche e di gruppi bancari. Infine, la più grave tra le figure di aggiotaggio, più nota come ‘manipolazione di mercato’, è prevista dall’art. 185 del Testo unico finanziario (d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). L’incriminazione, nel ripercorrere le note comportamentali dell’aggiotaggio societario, ha lo scopo di scongiurare tutte quelle manovre fraudolente destinate ad incidere sulla corretta formazione dei prezzi degli strumenti finanziari quotati sui mercati. Si tratta nel complesso di fatti idonei a ingenerare sfiducia nei risparmiatori circa gli equilibri generali dei mercati economici, dove la stima del valore congruo dei beni patisce delle alterazioni che, comunque, nelle ipotesi di illecito penale, devono raggiungere talune soglie di significatività. Le principali modalità a mezzo delle quali i reati si perfezionano sono l’aggiotaggio informativo e l’aggiotaggio manipolativo. Il primo, cd. information based manipulation, si risolve nella diffusione di informazioni mendaci sugli emittenti (società, imprese, enti) e/o sui loro prodotti; il secondo, cd. market based information, consiste in vere e proprie operazioni e negoziazioni economiche, per quanto simulate, destinate a offrire una rappresentazione dei valori di mercato diversa da quella effettiva. La tutela del regolare andamento dei mercati risulta poi accompagnata da un sistema di illeciti amministrativi di ‘manipolazione di mercato’ previsti dal Testo Unico Finanziario, volti a punire condotte che, seppur meno offensive rispetto a quelle previste dalle fattispecie penali, risultano pur sempre capaci di provocare un’alterazione dei prezzi degli strumenti mobiliari. Traendo spunto dagli innumerevoli episodi registrati nella prassi, il legislatore ha infine ritenuto opportuno riservare una disciplina speciale nei confronti dei giornalisti che si occupano professionalmente delle materie economiche; in ciò si coglie opportunamente un invito a gestire con somma prudenza lo strumento della ‘informazione giornalistica’ che, per la sua innata diffusività, rischia di amplificare eventuali insidie per i risparmiatori.