AGGIOTAGGIO (I, p. 862)
Il delitto è previsto nell'articolo 501 del cod. pen. del 1930 (tit. VIII, Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; capo 1°, Dei delitti contro l'economia pubblica). Esso si consuma nella pubblicazione o altrimenti divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose, o nell'uso di altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili sul pubblico mercato. Non basta il dolo generico, ma occorre quello specifico: il fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci.
La pena è della reclusione sino a tre anni, congiunta alla multa non inferiore a lire tremila. Le pene sono aumentate se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci si verifica. Sono raddoppiate se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri o se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli di stato, o il rincaro di merci di comune o largo consumo. Le stesse pene si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.