AGGRESSIONE
. Diritto internazionale (App. II, 1, p. 90). - Nel presente stadio del suo sviluppo, il diritto internazionale comune non contiene ancora una norma, sotto la cui valutazione l'a. possa essere ricondotta, per riceverne definizione sicura. Intesa nella sua nozione elementare e generale, a. significa tuttavia qualsiasi atto di violenza armata che uno stato compie contro un altro stato, nell'intenzione di trasformare i reciproci rapporti in rapporti di guerra. Così concepita, l'a. si differenzia, da un lato, da quegli atti di violenza (blocco, dimostrazioni navali, occupazione a titolo di pegno, ecc.) che non tendono alla instaurazione dello stato di guerra; e si distingue, dall'altro lato, dalle azioni di varia natura contro la sicurezza e l'integrità dello stato, che possono essere bensì segretamente promosse da uno stato estero, ma che non sono esercitate direttamente dallo stato stesso, e che non istituiscono quindi tra il primo ed il secondo un rapporto di belligeranza. In questo ultimo decennio, non sono mancati, per altro, tentativi e discussioni per giungere ad una più precisa definizione di a. Meritevole di particolare menzione è, in questo senso, il rinnovato tentativo da parte delle N. U. di pervenire a quella definizione che lo Statuto dell'Organizzazione non contiene, e che già la Società delle Nazioni aveva invano cercato di formulare. Nel corso della sua settima sessione (20 dicembre 1952), l'Assemblea decise di istituire una Commissione di quindici membri, incaricata di elaborare un progetto di definizione di a., e di studiare, altresì, le varie questioni connesse con il concetto di a. (la pluralità di forme che l'a. può assumere, i rapporti che si istituiscono tra una definizione di a. ed il mantenimento della pace e della sicurezza nazionale, l'inserimento della definizione stessa nel codice dei delitti contro la pace e la sicurezza dell'umanità, l'influenza di tale definizione nelle funzioni dei varî organi delle Nazioni Unite, ecc.). È da rilevarsi, al riguardo, che, circa l'ampiezza di una definizione di a. e l'opportunità stessa di una definizione, si sono manifestate tendenze diverse: secondo gli Anglosassoni, una definizione di a. può implicare pericoli maggiori dei pretesi vantaggi; per contro, secondo i Sovietici, una definizione è ottenibile soltanto mercé una tassativa elencazione di criterî. Secondo altri, poi, sarebbe necessario che la nozione di a. fosse estesa oltre i limiti del concetto tradizionale di attacco armato, per comprendere anche l'a. indiretta, sia essa economica od ideologica. Una posizione intermedia è costituita, infine, dal tentativo di ricavare gli elementi di una definizione dallo stesso statuto delle N. U.: sulla base di siffatto criterio, un giurista francese, lo Chaumont, avrebbe così formulato la definizione: "aggressione armata tra stati, nel senso della Carta delle N. U., è una rottura della pace internazionale, rivolta in particolare contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno stato, quando la forza armata sia impiegata per un interesse ed in condizioni non autorizzate dalla Carta". La difficoltà di conciliare le accennate contrastanti tendenze non hanno consentito sino ad oggi di raggiungere una formula che definisca l'aggressione. Il Consiglio di Sicurezza resta pertanto libero di determinare l'a., senza essere legato al riguardo da una rigida definizione.
Le norme di diritto internazionale particolare, che con diverso fine contemplano l'ipotesi di un'a., fanno riferimento, di regola, all'accennata nozione tradizionale di aggressione. Nelle norme stesse, l'espressione a. può ricevere, per altro, una qualificazione intesa a limitare la portata dell'ipotesi stessa: in particolare, può essere previsto il caso di "a. non provocata", allo scopo di considerare la possibilità di azioni che lo stesso soggetto aggredito abbia giustificato con il suo comportamento provocatorio.
Gli accordi internazionali, che regolano gli obblighi reciproci degli stati con riferimento al fatto giuridico dell'a., possono presentemente distinguersi in tre gruppi, di diversa importanza: a) trattati di alleanza difensiva, nei quali l'a. eventualmente subìta da uno stato membro è dedotta come "casus foederis", quale evento, cioè, al cui verificarsi gli impegni di reciproca assistenza devono essere adempiuti; b) trattati di non aggressione, con i quali uno stato promette all'altro stato di non compiere attacchi armati contro di esso e di non attentare in alcun modo alla sua integrità territoriale, fermo restando l'obbligo, da parte dell'altro stato, di osservare la neutralità nel caso di un conflitto internazionale in corso, nel quale uno dei due stati fosse coinvolto; c) trattati di garanzia, con i quali stati militarmente più forti si impegnano ad intervenire, con le loro forze armate, in favore di stati militarmente deboli, nel caso che verso di essi sia compiuta un'aggressione da parte di terzi stati.
Negli anni che vanno dalla firma del trattato di pace di Parigi (febbraio 1947) al 1959, gli accordi internazionali conclusi in funzione dell'eventualità di un'a., sono stati soprattutto trattati di alleanze politico-militari collettive di carattere difensivo, che, nel sistema delle N. U., possono essere configurate come organizzazioni regionali (Statuto, art. 51). Sono da ricordarsi, in particolare: il Trattato di reciproca assistenza fra gli Stati americani, firmato a Rio de Janeiro il 2 settembre 1947, a conclusione della conferenza interamericana per il mantenimento della pace e della sicurezza continentale; 2) il Trattato di Bruxelles, sottoscritto il 17 marzo 1948, tra la Gran Bretagna, la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, al fine, in particolare, di organizzare una difesa associata contro un'eventuale ripresa aggressiva della Germania; 3) il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 agosto 1949, tra gli S. U. A., la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, il Belgio, i Paesi Bassi, la Danimarca e la Norvegia (ed al quale aderirono successivamente la Grecia, la Turchia e la Repubblica Federale di Germania), nel quale è previsto, all'art. 5, che un attacco armato contro uno o più parti contraenti sarà considerato come attacco diretto contro tutte le parti e stabilisce l'obbligo delle singole altre parti di fornire l'assistenza, che sarà reputata necessaria per restaurare la sicurezza; 4) il Trattato per la difesa collettiva dell'Asia sud-orientale, firmato a Manila l'8 settembre 1954, tra Australia, Francia, Nuova Zelanda, Pakistan, Filippine, Tailandia, Gran Bretagna e stati Uniti, contenente all'art. 4 l'impegno di reciproca assistenza nel caso di aggressione ed inteso a porre in essere all'uopo una forma di permanente cooperazione; 5) il Trattato di Varsavia (13 maggio 1955), con il quale, quasi a coronamento di una serie di precedenti accordi bilaterali di assistenza militare, è stata attuata un'intesa difensiva regionale tra URSS e Polonia, Cecoslovacchia, Repubblica Democratica Tedesca, Ungheria, Rumenia, Bulgaria e Albania.
Oltre che nei sopra accennati accordi internazionali, l'ipotesi dell'a. è contemplata in atti, formatisi od in corso di elaborazione negli anni 1948-59, presso le Nazioni Unite. A tale riguardo è da ricordarsi, in particolare, la Risoluzione, approvata dall'Assemblea nel corso della sua quinta sessione (3 novembre 1950) e detta Uniting for peace (l'unione per il mantenimento della pace), per stabilire che - se si verifichi un atto di a. od altra minaccia o violazione della pace, e se il Consiglio di Sicurezza, per mancanza di unanimità tra i suoi membri permanenti, non possa adempiere le sue funzioni - l'Assemblea, ove necessario convocata in sessione straordinaria, esaminerà immediatamente la questione per rivolgere agli stati membri le raccomandazioni sulle misure da prendere, compreso, se occorre, l'impiego delle forze armate.
Bibl.: L. Oppenheim-Lauterpacht, International Law - Disputes, war and neutrality, II, 7ª ed., Londra 1952, pp. 189-190; M. Vismara, Le Nazioni Unite - Sei anni di attività, e supplementi Settimo Anno, Ottavo Anno, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, Roma 1953; G. Balladore Pallieri, Diritto internazionale pubblico, 7ª ed., Milano 1956, p. 51 e seg.; G. Cansacchi, Nozioni di diritto internazionale bellico, 3ª ed., Milano 1956, p. 51 e seg.; G. Cansacchi, Nozioni di diritto internazionale bellico, 3ª ed., Torino 1957, p. 50 e seg.; H. Kelsen, È possibile e desiderabile definire l'aggressione?, in Scritti in onore di T. Perassi, II, Milano 1957; P. Reuter, Droit international public, Parigi 1958, pp. 419-420; E. Aroneanu, La définition de l'agression, Parigi 1959; M. Miele, Principî di diritto internazionale, 2ª ed., Padova 1960, pp. 121-122.