AGNAZIONE (dal latino agnasci - ad e nascor - che significa propriamente "nascer vicino"; fr. agnation, sp. agnación, ted. Agnation, ingl. agnation)
Si chiama agnazione in diritto romano il vincolo esistente tra le persone attualmente soggette alla patria potestà di uno stesso pater familias, o che vi sarebbero soggette per nascita o adozione se il pater familias non fosse morto. Questo vincolo, basato sulla patria potestà, è un vincolo di parentela civile, che si contrappone alla cognazione, la quale è un vincolo di parentela naturale, basato sul vincolo di sangue. Secondo gli studî del Bonfante, essa rappresenta un vincolo politico perfettamente analogo a quello che lega i cittadini nello stato. Nell'agnazione, la prossimità si calcola in base al numero dei gradi, seguendo una scala che mette capo all'ascendente comune, ed in cui ogni grado è occupato da una generazione. L'agnazione ha effetti religiosi e giuridici: secondo il diritto civile, essa fonda dei diritti di successione e di tutela; p. es. l'agnato prossimo succede nel patrimonio dell'agnato che muore senza heredes sui, ciò che accade sempre alla morte dell'impubere. La parentela naturale o di sangue fu progressivamente ritenuta capace di attribuire i diritti prima derivanti dal vincolo di agnazione; quest'evoluzione, già iniziata verso la fine della repubblica, e sempre più rapida nell'epoca imperiale, ebbe termine con Giustiniano.
Nel sistema giustinianeo, il vincolo dell'agnazione ha perduto ogni importanza di fronte a quello della cognazione.
Bibl.: P. Moriaud, De la simple famille paternelle en droit romain, Ginevra 1910; P. F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 5ª ed., Parigi 1911, p. 144 segg.; P. Bonfante, Diritto di famiglia, Roma 1925, p. 11.