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ALBERGO

di Dino MARCHETTI - Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)
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ALBERGO

Dino MARCHETTI

. Diritto (II, p. 159; App. I, p. 79). - Il contratto di albergo. - Il vigente codice civile, nonostante il voto di autorevole dottrina (R. De Ruggiero), non contiene una autonoma disciplina del contratto di a., così come era anche per il codice abrogato. Disposizioni particolari sono previste per il deposito in a. (artt. 1783-1786) e per la garanzia e la prescrizione dei crediti dell'albergatore (rispettivamente, art. 2760 e artt. 2954 e 2958). E anche in ciò il codice vigente ha seguito quello abrogato.

Contratto di a. può essere definito come "quello in base al quale una parte (albergatore) si obbliga, verso corrispettivo, a fornire all'altra (albergato, albergante o cliente) l'alloggio ed eventualmente il vitto, e a prestare ad essa quei servizî che rendono confortevole un soggiorno in locali organizzati per l'ospitalità retribuita" (M. Fragali). La complessità e varietà delle prestazioni cui è tenuto l'imprenditore alberghiero giustificano il mancato riconoscimento legislativo della tipicità giuridica del contratto, che, d'altra parte, avrebbe avuto una importanza soprattutto dogmatica, più che pratica.

Il mancato riconoscimento al contratto di a. della tipicità giuridica ha lasciato sussistere i dubbî e le perplessità sulla sua natura giuridica. Le varie opinioni vanno da quella del contratto unico, atipico e misto (D. Giovene), a quelle del contratto innominato e misto (F. Messineo, R. De Ruggiero, G. De Gennaro, M. Fragali), della somministrazione (C. A. Funaioli), della locazione di cose (M. La Lumia, I. Brugi). La tesi che sembra possa essere seguita è quella del contratto innominato, che meglio delle altre risponde al carattere atipico della causa, che si può fissare in uno scopo di ospitalità retribuita.

Del deposito in albergo. - Le relative norme costituiscono una sezione del capo nel quale è disciplinato il contratto di deposito e sono soprattutto dirette a regolare la responsabilità dell'albergatore. Questa varia a seconda che si tratti di cose che sono state consegnate dal cliente all'albergatore, in cui cioè costui abbia assunto un obbligo di custodia diretta, oppure di cose immesse nei locali dati in godimento al cliente, in cui cioè l'albergatore abbia un obbligo di custodia indiretta. A tal proposito è da tenere presente che l'albergatore è obbligato a ricevere in custodia le cose del cliente e che egli può rifiutarsi solo per giusti motivi, che l'art. 1784, n. 2, con elencazione non tassativa, indica nell'eccessivo valore della cosa relativamente all'importanza dell'a. e nella sua natura ingombrante rispetto alla capacità dei locali.

Nella custodia delle cose consegnate o portate in a. l'albergatore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, che va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata e alle dimensioni dell'impresa.

Per le cose consegnate dal cliente, vale a dire per i casi di custodia diretta, l'albergatore è obbligato come un depositario e si applicano quindi le norme previste per il deposito in generale (artt. 1766-1780 cod. civ.). Per le cose portate in a., cioè per quelle per le quali vi è un obbligo di custodia indiretta, l'art. 1784, modificato dalla legge 27 dicembre 1953, n. 964, ha confermato il sistema della limitazione di responsabilità introdotto nell'ordinamento italiano dal r. d. 12 ottobre 1919, n. 2099. L'albergatore, cioè, risponde sino al limite massimo di L. 200.000 per la sottrazione, perdita o deterioramento delle cose portate in a., sempre che tali eventi non siano stati determinati (ed egli non ne fornisca la prova) da colpa grave del cliente, delle persone da lui dipendenti o di coloro che lo visitano o l'accompagnano oppure siano dovuti alla natura o al vizio della cosa o a caso fortuito. Il limite del risarcimento va ovviamente riferito al complesso delle cose perite o danneggiate e a ogni singolo evento, non già a tutto il periodo di durata del contratto.

La responsabilità dell'albergatore è illimitata quando il danno sia imputabile a colpa grave sua o dei suoi familiari o ausiliari, ovvero quando, come sopra si è visto, egli si sia rifiutato di ricevere in custodia le cose del cliente senza giusti motivi. L'albergatore non è invece tenuto ad alcun risarcimento se il cliente non gli denunzia il danno appena ne ha avuto conoscenza, sempre che il danno stesso non sia stato determinato da colpa grave sua o dei suoi familiari o dipendenti.

Correlativamente (almeno secondo l'opinione più qualificata) all'obbligo di risarcimento, l'albergatore ha privilegio sulle cose portate dal cliente in a. e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi per il pagamento dei crediti per mercedi e somministrazioni, cioè per il pagamento dei servizî e delle prestazioni rese. L'albergatore non ha diritto di ritenzione, ma può chiedere il sequestro. Per le cose, invece, a lui consegnate per la custodia ha, in quanto depositario, oltre il privilegio, anche il diritto di ritenzione (artt. 2760 e 2761 cod. civ.).

Anche per il codice vigente il diritto dell'albergatore, come è garantito da uno speciale privilegio, così è colpito da una speciale prescrizione. L'art. 2954 cod. civ. fissa il termine di sei mesi per la prescrizione del diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano. Trattasi di prescrizione presuntiva, soggetta alle regole generali che disciplinano tale tipo di prescrizione.

Disciplina amministrativa. - Per esercitare un albergo, come qualsiasi altro esercizio pubblico, è necessaria licenza del questore (art. 86 r. d. 18 giugno 1931, n. 773, contenente il t. u. delle leggi di pubblica sicurezza). La licenza non può essere rilasciata se non vi siano il parere favorevole dell'Ente provinciale per il turismo sulla idoneità dei locali destinati ad albergo e l'autorizzazione del sindaco, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, attestante la corrispondenza dei locali a ogni esigenza igienica e sanitaria.

La procedura per il rilascio della licenza e gli obblighi che incombono ai titolari degli alberghi sono, in generale, quelli previsti per le licenze relative agli esercizî pubblici. In particolare, gli esercenti di alberghi sono tenuti a osservare le disposizioni concernenti la identificazione delle persone che chiedono alloggio e la notificazione a mezzo apposite schede al locale ufficio di p. s. degli arrivi e partenze delle persone alloggiate.

A tutela dei clienti l'Ente provinciale per il turismo provvede a una classificazione degli esercizî alberghieri secondo le norme contenute nel r. d. l. 5 settembre 1938, n. 1729. Sempre a tutela dei clienti è poi obbligatoria la pubblicità dei prezzi in base alle norme del r. d. l. 24 ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni. I prezzi debbono essere conformi a quelli autorizzati dall'Ente provinciale per il turismo, secondo la categoria dell'esercizio alberghiero e secondo i periodi stagionali.

Vincolo alberghiero. - Disposto dal r. d. l. 2 gennaio 1936, n. 276, convertito nella l. 24 luglio 1936, n. 1692, e attualmente prorogato sino al 31 dicembre 1964, consiste nel divieto di vendere o dare in locazione per uso diverso da quello alberghiero, senza l'autorizzazione del ministero per lo Sport e il Turismo, gli edifici interamente o prevalentemente destinati a uso di albergo, pensione o locanda. L'autorizzazione per il mutamento di destinazione di un albergo potrà essere rilasciata solo se sia stato accertato che l'albergo stesso non sia necessario alle esigenze del movimento turistico nazionale. Se sia accertata la necessità di mantenere la destinazione alberghiera e l'acquirente o l'affittuario non diano sufficienti garanzie di proseguire l'esercizio alberghiero, il ministero ha diritto di esercitare prelazione, a giusto prezzo, entro tre mesi dalla richiesta di autorizzazione, a favore dell'ente o della persona che assume di mantenere, per dieci anni almeno, la detta destinazione.

I contratti di locazione degli immobili destinati ad albergo, pensione o locanda sono poi soggetti a proroga di legge (attualmente sino al 31 dicembre 1962) e i canoni relativi possono essere aumentati solo nella misura determinata dalla legge (l'ultimo provvedimento è la l. 27 dicembre 1956, n. 1414).

Bibl.: M. Fragali, Albergo, in Enciclopedia del diritto, I, Milano 1958, p. 963; G. De Gennaro, in Commentario al codice civile di D'Amelio e Finzi, Firenze 1948, II, i, p. 668; G. Renato, Albergo (Disciplina amministrativa), in Enciclopeda del diritto, I, Milano 1958, p. 1002.

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