ALCALDE
In Spagna e nel Perù è il capo del municipio (ay'untamiento) e insieme il rappresentante del governo nei villaggi. Il nome viene dall'arabo al-qāḍī (ove al- è l'articolo), cioè giudice, e in antichi testi spagnuoli s'incontrano le forme alcadi, alcade, alcalle. Il giudice musulmano in Spagna aveva larghissime attribuzioni; non solo era giudice unico in materia civile e penale, ma celebrava i matrimonî, amministrava le fondazioni pie, esercitava all'occorrenza la tutela dei minorenni, ecc.; quindi allo smembramento del califfato omayyade spagnuolo i qāḍī divennero in alcune città (p. es., Toledo, Siviglia, Valenza, ecc.) la prima magistratura locale, avente funzioni politico-amministrativa, giudiziaria e perfino militare. L'istituzione fu copiata nel regno di León e di Castiglia, ove l'alcalde, che appare già nel 1020 nel "fuero" accordato da Alfonso V a León, oltre alla funzione di giudice aveva quella di capo del consiglio del popolo; poi, con lievi varietà, la carica fu introdotta in tutta la Spagna. L'alcalde per lo più era di nomina regia; in grandi città aveva talvolta sotto di sé alcaldi minori, e allora prendeva il nome di alcalde mayor. La costituzione spagnuola del 1812, avendo introdotto la separazione delle funzioni giudiziarie dalle amministrative, portò come conseguenza la soppressione del carattere di giudice nell'alcalde; il quale così divenne soltanto il sindaco o capo del municipio. Fino a tutto il 1923 il re nominava gli alcaldi di Madrid e di Barcellona, e poteva nominare quelli di tutti gli altri luoghi, purché non inferiori a 6000 abitanti; nei rimanenti luoghi, l'alcalde veniva invece eletto dall'ayuntamiento, nel proprio seno. In seguito allo statuto municipale vigente, dell'8 marzo 1924, tutti gli alcaldi sono invece eletti dai rispettivi ayuntamientos, tra i consiglieri (concejales) dell'ayuntamiento stesso o tra gli elettori che abbiano i requisiti necessarî per essere consiglieri. Non possono essere alcaldi i deputati alle Cortes, i deputati regionali o provinciali, i senatori, anche se siano consiglieri: da questo divieto è eccettuata la capitale. Gli alcaldi vengono eletti normalmente ogni tre anni; possono essere rieletti per un altro triennio, se i due terzi dei consiglieri l'accordano, e per successivi triennî, per mezzo di referendum. Così l'alcalde può esser destituito per mezzo di referendum, nella forma stabilita dal detto statuto. La carica è gratuita; però i municipî il cui bilancio supera le 500.000 pesetas, possono assegnare all'alcalde una certa somma, fissa, per spese di rappresentanza, in misura non superiore, in nessun caso, all'uno per cento delle entrate ordinarie e a 30.000 pesetas annuali. Le attribuzioni dell'alcalde sono: rappresentative, in quanto rappresenta la comunità e agisce in suo nome; presidenziali, di sessioni e atti pubblici; esecutive, in quanto pubblica e fa eseguire le deliberazioni della commissione municipale permanente; di garanzia giuridica, in quanto vigila a che l'ayuntamiento osservi e compia le disposizioni di legge e rimette ai tribunali e alle autorità, in caso di ricorsi, gl'incartamenti necessarî; amministrative (nella polizia urbana e rurale, nell'istruzione e beneficenza pubblica, nel sovraintendere ai servizî municipali, ecc.).