ALIENAZIONE MENTALE (fr. aliénation mentale; sp. alienación mental; ted. Geisteskrankheit; ingl. mental insanity)
Sinonimo di pazzia. A rigore d'etimologia, il concetto di alienazione mentale implica un cambiamento profondo della personalità del malato, che deve trovarsi come "fuori di sé". E difatti il cambiamento della personalità è stato elevato dal Morselli a criterio della pazzia, ed ha senza dubbio un valore pratico e giuridico grandissimo, specialmente per il giudizio di punibilità (v. sotto). Ma l'alienazione mentale così concepita non esaurisce il campo della psichiatria: rimarrebbero esclusi da questo criterio, oltre ai difetti di sviluppo e alle anomalie gravi della personalità, una quantità di difetti, gravi o lievi, congeniti o acquisiti, stabili o transitorî, che non intaccano il nucleo della personalità, e tuttavia per la loro origine manifestamente morbosa hanno il carattere d'infermità mentali e non possono venire trascurati né dal punto di vista clinico, né dal punto di vista medico-legale. (v. pazzia).
Alienati. Provvedimenti di legge. - Il numero degli alienati è ingente, e in continuo notevole aumento da un cinquantennio a questa parte. Esistono in proposito precise statistiche della Società freniatrica italiana e del Manicomio di Ancona; al 31 dicembre 1926 erano ricoverati nei manicomî 59.992 alienati (vale a dire l'1,5 per mille abitanti). Tale cifra (che non comprende, ben inteso, i mentecatti tranquilli assistiti dai parenti a domicilio) dimostra l'importanza del problema amministrativo dell'assistenza a tanti infelici, in gran parte pericolosi a sé stessi e agli altri. Si noti che nel 1874 il numero dei ricoverati si calcolò in soli 12.310 e nel 1891 in 24.118; la curva ascendente è manifesta.
Il nostro legislatore ha attribuito il compito dell'assistenza ai mentecatti poveri all'ente Provincia, in quanto non vi provvedessero pie istituzioni.
In precedenza si era usato talvolta diverso criterio; così per il regno di Sardegna, in base alla legge comunale e provinciale del 1848 (art. 134), l'onere era accollato ai comuni. Ma già con la legge comunale del 1865, n. 2248 (art. 172, n. 6), fu affermato il suddetto principio dell'onere per la provincia; tale norma, attraverso i successivi testi unici, è poi passata in quello attualmente vigente, approvato con r. decr. 4 febbraio 1915, n. 148 (art. 263, n. 11).
Oltre a questo principio generale, vi sono nel nostro diritto positivo molte altre norme particolari in materia di alienati, e precisamente:
a) La legge 14 febbraio 1904, n. 36 sui manicomî e sugli alienati.
La norma surriferita della legge comunale e provinciale non era certo sufficiente ad assicurare la regolarità del regime dei manicomî e degli alienati. Un'inchiesta ministeriale del 1899 mise in luce la necessità di provvedere con norme più particolareggiate, e dopo lunghi studî e indugi parlamentari si pervenne alla suddetta legge del 1904. Questa consta di 11 articoli e tratta della custodia e cura degli alienati; degli obblighi relativi e della procedura per l'ammissione e il licenziamento dal manicomio; della competenza delle spese, e ricorsi relativi; della vigilanza sui manicomî (a cura del Ministero dell'interno) e della eventuale chiusura di manicomî in caso d'irregolarità.
b) Per l'esecuzione della legge del 1904 fu nell'anno successivo, col n. 158, pubblicato un regolamento; ma questo fu ben presto sostituito da un altro (r. decr. 16 agosto 1909, n. 615), che è oggi in vigore.
La riforma del 1909, come si deduce da una circolare del Ministero dell'interno (divisione 3, 18 settembre 1909), ebbe il fine di rendere meno grave l'onere finanziario incombente sulle provincie, dando a queste più larghe facoltà nell'organizzazione manicomiale, e facilitando la cura a domicilio o in istituti privati.
c) Sono poi da ricordare il decreto 2 dicembre 1915, n. 1847, che modificò l'art. 3 della legge del 1904 e gli articoli 23 e 56 del regolamento suddetto; e i decreti 277 del 1918, 508 e 796 del 1919, e 57 del 1920, relativi al tempo di guerra.
Nuovi studî sono stati fatti, di recente, dal Ministero dell'interno, per ulteriori riforme della legislazione sugli alienati; ma sinora senza venire a conclusione.
Manicomî pubblici e privati e altri luoghi di cura. - La suddetta statistica della Società freniatrica presenta, per il 1925, i dati seguenti: istituti provinciali 42; istituti opere pie 11; amministrazioni private o religiose 6; ricoveri di cronici 31; case di salute per abbienti 27; istituti per deficienti 12; manicomî criminali 4; Totale 133.
Tolte, dunque, poche provincie in cui l'assistenza manicomiale incombe, del tutto o in buona parte, su un'opera pia, tutte le altre ricoverano a proprie spese gli alienati o in istituti proprî, o in istituti di provincie vicine, o in istituti privati o religiosi, ecc. Non ci risulta se e quali manicomî siano consorziali fra più provincie.
Ben s'intende poi, che, per quanto concerne l'amministrazione del patrimonio, i contratti, i diritti e doveri del personale impiegatizio o salariato, ecc. si applicano, pei manicomî, anche le norme della legge comunale e provinciale, e correlative, se si tratti di manicomio che sia istituto provinciale; si applicano invece anche le norme vigenti per le opere pie, se si tratti di manicomio che sia un'opera pia; si applicano anche le norme della legislazione per l'impiego privato, se si tratti di manicomio privato, e così via.
I manicomî privati, o case di cura private, possono essere istituiti solo previa autorizzazione prefettizia (art. 12 del regolamento). Anche gli stabilimenti privati sono sottoposti alla vigilanza e alle norme della legge 1904 e del regolamento 1909.
Ammissione e dimissione degli alienati. - L'atto di ammissione o recezione dell'alienato nel manicomio è di gravissima importanza, in quanto l'individuo ricevuto nel manicomio viene ivi di necessità trattenuto coattivamente finché, dopo sufficiente osservazione, non ne sia sicura la sanità mentale. È d'uopo dunque che esistano in materia tutte le opportune garanzie per evitare violazioni della libertà personale con pretesto del vizio mentale. Pertanto la legge (art. 2) e il regolamento (art. 36 segg.) si diffondono lungamente in proposito. Salvo provvedimenti provvisorî e d'urgenza, emessi dal pretore (e, in caso di urgenza speciale, dall'autorità di pubblica sicurezza), il ricovero in via definitiva (o meglio, continuativa) è ordinato dal tribunale in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e in base a relazione del direttore del manicomio, dopo un periodo di osservazione non superiore a un mese.
Il licenziamento dal manicomio è invece disposto, in via di prova, dal direttore sotto la sua responsabilità (art. 64 regol.); in via definitiva, dal presidente del tribunale.
Competenza della spesa. - La spesa è a carico della provincia, in cui l'alienato ha il domicilio di soccorso, e cioè quella in cui l'alienato dimorò per più di cinque anni senza notevoli interruzioni; l'art. 72 del regolamento sui manicomî fa espresso richiamo del capo VII della legge sulle opere pie (17 luglio 1890, n. 6972). È dubbio però se possano cumularsi i periodi di tempo trascorsi in varî comuni della stessa provincia, in modo da costituire un "domicilio di soccorso provinciale"; la giurisprudenza si è pronunciata per la negativa.
Circa la spesa pel trasporto al manicomio (a carico dei comuni), o da un manicomio all'altro, ecc., v. l'art. 6 della legge 1904; v. pure il detto articolo circa gli alienati stranieri, quelli condannati, giudicabili, ecc.
Le controversie relative sono di competenza esclusiva delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di stato (art. 29, n. 7, legge 26 giugno 1924, n. 1054; v. anche IV Sez., 10 luglio 1927, in Rivista di diritto pubblico, 1927, II, 387). Se però la controversia esiste fra comuni della stessa provincia, per qualche spesa accessoria (trasporto) è competente prima la Giunta provinciale amministrativa, in sede contenziosa, e poi il Consiglio di stato (art. 7, legge 1904).
Bibl.: Opere generali: Brondi, La beneficenza legale, in Orlando, Tratt. di diritto amministrativo, Milano 1905, VIII, p. 42 seg.; Evoli, Manuale dell'assistenza obbligatoria, Torino 1906; G. B. Cereseto, Le leggi nella pubblica beneficenza commentate: I manicomî, ecc., Torino 1903; P. Sérieux, L'assistance des aliénés en France, Allemagne, Italie et Suisse, Parigi 1903; R. Peret, Les aliénés dans la famille, in Revue politique et parlementaire, 1903, p. 229; Marie, in Revue philantropique, 1910, p. 153; Id., L'assistance des aliénés au Japon, in Revue philantropique, 1907, p. 143, ecc.
Opere speciali: A. Gilardoni, in Riv. benef., pubbl., 1903, p. 560; 1904, p. 1; voce Manicomî, in Digesto italiano, XV, Torino 1903-1907; A. Brunialti, voce Manicomî, in Encicl. giur. ital., IX, Milano 1904; Di Landro, Circa l'onere del mantenim. mentecatti innocui, in Giur. it., IV (1910), p. 250; sullo stesso arg., Galanti, in Boll. op. pie, 1905, p. 353; L. Anfosso, La legislazione ital. sui manicomî e sugli alienati, comm. alla legge 14 febb. 1904, n. 36, ecc., 2ª edizione, Torino 1907; I. Merlo, Il patronato degli alienati poveri, in Riv. benef. pubblica, 1907, p. 161; Saporito, L'allontanam. degli alienati pericolosi dal pubbl. consorzio, in Riv. discipl. carc., I (1911), 304; G. B. De Martini, La classificazione degli alienati, in Riv. benef. pubbl., 1912; M. Carrara, Una colonia di alienati criminali, in Riv. discipl. carc., I (1912), 181 (sui prosciolti - obbl. mantenimento - v. pure Saccozzi, ibid., 1909, 141).