ALTO TRADIMENTO (II, 725; App. I, p. 107)
TRADIMENTO La legislazione penale italiana vigente prevede il delitto di alto tradimento in due diversi aspetti e in due distinti testi: nella legge penale militare e nell'art. 90 della costituzione.
Secondo la legge penale militare tre sono le forme di tradimento che il militare può commettere contro la fedeltà e la difesa: per il codice penale militare di pace, alto tradimento e tradimento comune, nella gamma delle varie fattispecie in astratto previste (77 e segg.); per quello di guerra, tradimento di guerra, secondo le ipotesi di cui al titolo II del libro III. Nella legge penale militare alto tradimento è formula sintetica usata per indicare alcuni delitti contro la personalità dello Stato, internazionale ed interna, se commessi da militare, gli elementi costitutivi dei quali, a parte la qualificazione del soggetto, appaiono di regola gli stessi.
Secondo l'art. 90 cost. alto tradimento è uno dei due reati (l'altro è l'attentato (v.) alla costituzione), per i quali, se commessi nell'esercizio delle funzioni, è riconosciuta la responsabilità penale del Presidente della Repubblica. La riferibilità della nozione a quella contenuta nell'art. 77 cod. pen. mil. di pace è da escludersi: basta al riguardo rilevare come questa norma consideri alto tradimento anche l'attentato contro la costituzione dello Stato. Se fosse puntuale tale riferimento, non si spiegherebbe come l'art. 90 cost. preveda come fattispecie criminose distinte l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione. Occorre conseguentemente identificarne gli elementi costitutivi.
Secondo una tesi l'art. 90 avrebbe il contenuto di una norma principio: il delitto di alto tradimento sarebbe indicato come un reato di principio, da cui derivano, perché in esso già contenute, le fattispecie particolari penali, regolanti le situazioni specifiche dell'attività illecita presidenziale. La norma conterrebbe solo la rubrica del reato, al quale sarebbero riferibili, come in esso contenute, varie fattispecie criminose specificamente previste dalla legge penale. Secondo altra tesi invece, il precetto, pur nella sua generalità, sarebbe direttamente enucleabile dall'art. 90, come in esso contenuto: se il Presidente della Repubblica è responsabile di alto tradimento, il precetto consisterebbe nell'obbligo di non tenere quel comportamento sanzionato. Il reato previsto dall'art. 90 cost. sarebbe quindi un reato proprio o esclusivo, che può essere commesso, in tale previsione, solo da una determinata persona.
Circa la sanzione applicabile si ritiene che la pena prevista in astratto oscilli dalla pena minima prevista per i delitti dalle leggi penali vigenti al momento del fatto fino alla pena massima (ergastolo, fatta eccezione per il tempo in cui siano in vigore le leggi penali militari di guerra che prevedano la pena di morte, durante il quale questa dovrebbe essere ritenuta la pena più grave prevista dalle leggi vigenti).
La competenza a giudicare i reati di tradimento previsti dai codici penali militari spetta ai tribunali militari; quella a giudicare il reato di alto tradimento commesso dal Capo dello Stato spetta alla Corte costituzionale.
Bibl.: P. Rossi, Lineamenti di diritto penale costituzionale, Palermo 1953; id., Alto tradimento, in Enc. del diritto, II, Milano 1958, p. 110; S. Riccio, Il processo penale avanti la Corte costituzionale, Napoli 1955; E. Balocchi, Accusa contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, in Nov.mo Digesto Italiano, I, Torino 1957, p. 179; F. Chiarotti, La giurisdizione penale della Corte costituzionale, in Riv. dir. proc. pen., 1957, p. 844.