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ALTO TRADIMENTO

di Franco CHIAROTTI - Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)
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ALTO TRADIMENTO (II, 725; App. I, p. 107)

Franco CHIAROTTI

TRADIMENTO La legislazione penale italiana vigente prevede il delitto di alto tradimento in due diversi aspetti e in due distinti testi: nella legge penale militare e nell'art. 90 della costituzione.

Secondo la legge penale militare tre sono le forme di tradimento che il militare può commettere contro la fedeltà e la difesa: per il codice penale militare di pace, alto tradimento e tradimento comune, nella gamma delle varie fattispecie in astratto previste (77 e segg.); per quello di guerra, tradimento di guerra, secondo le ipotesi di cui al titolo II del libro III. Nella legge penale militare alto tradimento è formula sintetica usata per indicare alcuni delitti contro la personalità dello Stato, internazionale ed interna, se commessi da militare, gli elementi costitutivi dei quali, a parte la qualificazione del soggetto, appaiono di regola gli stessi.

Secondo l'art. 90 cost. alto tradimento è uno dei due reati (l'altro è l'attentato (v.) alla costituzione), per i quali, se commessi nell'esercizio delle funzioni, è riconosciuta la responsabilità penale del Presidente della Repubblica. La riferibilità della nozione a quella contenuta nell'art. 77 cod. pen. mil. di pace è da escludersi: basta al riguardo rilevare come questa norma consideri alto tradimento anche l'attentato contro la costituzione dello Stato. Se fosse puntuale tale riferimento, non si spiegherebbe come l'art. 90 cost. preveda come fattispecie criminose distinte l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione. Occorre conseguentemente identificarne gli elementi costitutivi.

Secondo una tesi l'art. 90 avrebbe il contenuto di una norma principio: il delitto di alto tradimento sarebbe indicato come un reato di principio, da cui derivano, perché in esso già contenute, le fattispecie particolari penali, regolanti le situazioni specifiche dell'attività illecita presidenziale. La norma conterrebbe solo la rubrica del reato, al quale sarebbero riferibili, come in esso contenute, varie fattispecie criminose specificamente previste dalla legge penale. Secondo altra tesi invece, il precetto, pur nella sua generalità, sarebbe direttamente enucleabile dall'art. 90, come in esso contenuto: se il Presidente della Repubblica è responsabile di alto tradimento, il precetto consisterebbe nell'obbligo di non tenere quel comportamento sanzionato. Il reato previsto dall'art. 90 cost. sarebbe quindi un reato proprio o esclusivo, che può essere commesso, in tale previsione, solo da una determinata persona.

Circa la sanzione applicabile si ritiene che la pena prevista in astratto oscilli dalla pena minima prevista per i delitti dalle leggi penali vigenti al momento del fatto fino alla pena massima (ergastolo, fatta eccezione per il tempo in cui siano in vigore le leggi penali militari di guerra che prevedano la pena di morte, durante il quale questa dovrebbe essere ritenuta la pena più grave prevista dalle leggi vigenti).

La competenza a giudicare i reati di tradimento previsti dai codici penali militari spetta ai tribunali militari; quella a giudicare il reato di alto tradimento commesso dal Capo dello Stato spetta alla Corte costituzionale.

Bibl.: P. Rossi, Lineamenti di diritto penale costituzionale, Palermo 1953; id., Alto tradimento, in Enc. del diritto, II, Milano 1958, p. 110; S. Riccio, Il processo penale avanti la Corte costituzionale, Napoli 1955; E. Balocchi, Accusa contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, in Nov.mo Digesto Italiano, I, Torino 1957, p. 179; F. Chiarotti, La giurisdizione penale della Corte costituzionale, in Riv. dir. proc. pen., 1957, p. 844.

Vedi anche
diritto penale Parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. In particolare, complesso delle norme contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, che individuano le fattispecie di reato determinandone le relative sanzioni, consistenti in pene (detentive o pecuniarie) e misure di sicurezza, ... còdice penale Fonte del diritto penale sostanziale che contiene i principi fondamentali e le regole generali finalizzate a reprimere i fatti costituenti reato. Il c.p. vigente, detto c. Rocco dal nome del ministro della Giustizia che lo propose (r.d. 19 ott.1930 n.1398), inizialmente composto da 734 articoli, è diviso ... Responsabilità penale Condizione di chi deve rispondere di comportamenti penalmente rilevanti. Ai sensi dell’art. 27, co. 1, Cost. la responsabilità penale è personale; ciò vuol dire che non è possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale. Alla luce delle storiche sentenze additive della ... Reato Fatto umano tipico (ovvero conforme a una fattispecie penale incriminatrice), antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ergastolo, reclusione e multa sono le sanzioni afferenti ...
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Vocabolario
tradiménto
tradimento tradiménto s. m. [der. di tradire; tradimentum è già presente nel lat. mediev. della fine del sec. 12°]. – 1. L’atto e il fatto di venire meno a un dovere o a un impegno morale o giuridico di fedeltà e di lealtà: commettere un...
alto¹
alto1 alto1 agg. [lat. altus, propr. part. pass. passivo di alĕre «nutrire, far crescere»]. – 1. a. Che si eleva dal suolo, o da altro piano, con uno sviluppo verticale notevole in sé o rispetto ad altri termini di confronto: un a. monte,...
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