ammasso
Istituto stabilito dall’art. 837 c.c., che prevedeva la costituzione di un limite o di un vincolo del diritto di proprietà sui beni agricoli o industriali: il produttore aveva l’obbligo di conferire allo Stato, mediante deposito in magazzini di determinati enti ammassatori, i propri prodotti a un prezzo d’imperio fissato dal ministero competente (prezzo d’a.) e poteva trattenerne una parte per i suoi bisogni personali, familiari e aziendali.
Disciplinato per la prima volta, solo per il grano, sotto forma di a. volontario, dal r.d.l. 1049/24 giugno 1935, nell’interesse dei produttori contro le speculazioni commerciali, assunse carattere obbligatorio con il r.d.l. 392/16 marzo 1936 e successivamente fu organicamente disciplinato con il r.d.l. 1273/15 giugno 1936. Sotto la spinta delle particolari esigenze determinate dalla Seconda guerra mondiale, furono emanate numerose leggi speciali per la disciplina degli a., in particolare con riferimento ai prodotti agricoli, quali la canapa, la lana, l’olio, i legumi, i cereali. Di particolare interesse furono i cosiddetti ‘granai del popolo’ e ‘oleari del popolo’. Con la cessazione dello stato di guerra, la disciplina degli a. si andò sempre più restringendo finché, con l’incremento della produzione nazionale e la ripresa degli scambi internazionali, non ebbe più ragione d’essere e tutti i prodotti agricoli e industriali furono restituiti al libero commercio.