AMMENDA (fr. amende; sp. multa; ted. Geldstrafe; ingl. amende)
È la somma di denaro di cui la legge o il volontario accordo impongono il pagamento a chi infranga le norme di diritto o di una convenzione; può essere civile o penale secondo che il fatto per cui è stabilita riveste o no carattere di reato.
Secondo il codice penale vigente (art. 24) la pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo stato di una somma non inferiore a una lira né superiore a lire duemila (il Progetto preliminare di un nuovo Codice penale [1927], all'art. 24 eleva i limiti da trenta lire a ventimila rispettivamente, con facoltà al giudice di aumentarli fino al doppio), e, in caso di non eseguito pagamento o d'insolvibilità del condannato, è convertibile nell'arresto (con ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire o porzione di dieci lire della somma non pagata) fino a un anno (art. 19 cod. pen.; art. 568, 569 cod. procedura pen.) e a due secondo il Progetto. Il condannato, però, può far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la parte corrispondente alla durata dell'arresto subìto.
La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile deve essere detratta dalla pena (art. 40 cod. pen., articolo 137 progetto).