AMMENDA (II, p. 986)
Secondo l'art. 26 del nuovo codice penale del 1930, la pena dell'ammenda "consiste nel pagamento allo stato di una somma non inferiore a lire venti, né superiore a lire diecimila", e, come la pena della multa, anche l'ammenda stabilita dalla legge può essere dal giudice aumentata al triplo quando possa presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, date le condizioni economiche del reo. È pena stabilita soltanto per le contravvenzioni (art. 17). La pena dell'ammenda, non eseguita per la insolvibilità del condannato, si converte nell'arresto per non oltre due anni (art. 136), calcolando cinquanta lire o frazione di cinquanta lire per un giorno di pena detentiva (art. 135); ma il condannato può far cessare la pena così sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva già sofferta. Nell'ipotesi di concorso di reati e di pene (art. 78) quando quell'ammenda debba essere convertita in pena detentiva, la durata complessiva dell'arresto non può superare gli anni tre.