amministratore di sostegno
amministratóre di sostégno locuz. sost. m. – Amministratore di sostegno è chi assiste la persona che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio con decreto annotato nell’apposito registro tenuto presso la cancelleria del Tribunale competente, oltre che a margine del relativo atto di nascita, ed è reso a seguito di ricorso presentato dallo stesso beneficiario o dai soggetti a ciò legittimati dalla l. 9 gennaio 2004 n. 6, che ha introdotto l’istituto nel codice civile (artt. 404 ss.). Il decreto di nomina, oltre alle generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno, contiene l’indicazione della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; dei limiti di spesa che quest’ultimo può sostenere e, infine, della periodicità con cui egli deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. L’amministratore di sostegno è una misura di protezione che viene disposta dal giudice dopo aver sentito personalmente il soggetto cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui egli si trova e tenendo conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione, dei suoi bisogni e delle richieste da questi eventualmente avanzate. Ai fini della relativa decisione il giudice, assunte le necessarie informazioni, dispone anche d’ufficio gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili; nel relativo procedimento di nomina interviene in ogni caso il pubblico ministero. La scelta dell’amministratore di sostegno avviene avendo esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario tra le persone indicate dal codice. È ammesso peraltro che lo stesso interessato designi, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata successivamente revocabile con la medesima forma, un proprio amministratore di sostegno in previsione di un’eventuale, futura incapacità; in tal caso il giudice può nominare una persona diversa soltanto se ricorrano gravi e giustificati motivi che sconsiglino l’effettiva nomina della persona indicata dal beneficiario. Una volta disposta la misura di protezione il beneficiario conserva, ciò nonostante, la capacità d’agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno; egli inoltre può compiere, in ogni caso, gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informandolo tempestivamente degli atti da compiere, previa autorizzazione giudiziale quando richiesta. In caso di dissenso tra amministratore di sostegno e beneficiario anche il giudice deve essere informato in ordine al compimento di tali atti, che possono comunque essere successivamente annullati nel termine di cinque anni dalla cessazione dell’amministrazione di sostegno se compiuti in violazione delle disposizioni di legge o in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferiti dal giudice. Già da questi tratti essenziali emerge come il legislatore italiano, nell’introdurre questa figura, abbia inteso dotare l’ordinamento giuridico di uno strumento più duttile e flessibile rispetto ai tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione; una figura più attenta alle concrete e quotidiane esigenze dei soggetti svantaggiati, oltre che maggiormente rispettosa della loro dignità personale.