AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA INTERNAZIONALE (ingl. international trusteeship)
Sistema di governo predisposto per reggere taluni territorî non in condizione di governarsi da soli e attuato mediante l'attribuzione dei poteri di amministrazione a un determinato stato da parte delle Nazioni Unite. Esso, già formulato alla conferenza di Jalta (1-12 febbraio 1944) tra Roosevelt, Churchill e Stalin e poi definito alla conferenza di San Francisco (25 aprile-25 giugno 1945) nella Carta delle Nazioni Unite, si ricollega a quello dei mandati coloniali della Società delle Nazioni; è però più flessibile e aderente alle esigenze delle popolazioni e ai caratteri del territorio e viene accentuata la caratteristica di mezzo per condurre i popoli soggetti alla maturità. Secondo l'art. 76 della Carta delle N. U. l'amministrazione fiduciaria è diretta a raggiungere i seguenti obbiettivi fondamentali: a) favorire la pace e la sicurezza internazionale; b) promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti secondo quanto si addice alle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue popolazioni, alle aspirazioni di queste e secondo i termini delle singole convenzioni di amministrazione fiduciaria; c) incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione e incoraggiare il riconoscimento dell'interdipendenza dei popoli del mondo; d) assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i membri delle Nazioni Unite e ai loro cittadini.
Tale sistema (art. 77 della Carta) si applica: a) ai territorî sotto mandato; b) ai territorî che potranno essere staccati dagli stati nemici; c) ai territorî che venissero posti volontariamente sotto questo regime dallo stato sino allora responsabile della loro amministrazione. Un territorio viene assoggettato al regime di amministrazione fiduciaria attraverso un accordo che prescrive i termini nei quali il trust territory dovrà essere amministrato, specifica in modo minuto i doveri dello stato fiduciario nei confronti delle popolazioni, designa l'autorità amministratrice e specifica se si tratti o meno di una zona strategica o quali zone in un territorio debbano considerarsi strategiche. In caso di territorio considerato di valore strategico o contenente zone strategiche l'approvazione dell'accordo spetta al Consiglio di sicurezza; in caso diverso all'assemblea delle N. U. Il 13 dicembre 1946 l'Assemblea approvò specifici accordi di amministrazione fiduciaria per i seguenti territorî: Camerun inglese affidato alla Gran Bretagna; Camerun francese alla Francia; Nuova Guinea all'Australia; Ruanda Urundi al Belgio; Tanganika alla Gran Bretagna; Togoland alla Gran Bretagna; Togo alla Francia; Samoa occidentale alla Nuova Zelanda.
Nel marzo del 1947 il Consiglio di sicurezza approvò la convenzione di trusteeship con cui le isole Marianne, Caroline e Marshall, ex-mandato giapponese e considerate territorio strategico, venivano affidate agli S. U. Questa preoccupazione di definire il carattere strategico di una zona o dell'intero territorio, gli obblighi di "promuovere la pace internazionale e la sicurezza" (art. 76) - ulteriormente precisati dall'art. 84 che dà mandato alla potenza amministratrice di far contribuire il territorio al mantenimento della pace e della sicurezza - mostrano come i territorî in amministrazione fiduciaria siano parti integranti del sistema di sicurezza delle Nazioni Unite. Un consiglio di trusteeship, dipendente dall'Assemblea, sovrintende all'osservanza degli accordi per quanto riguarda i territorî non strategici ed esamina i rapporti delle autorità, eventuali petizioni, dispone visite periodiche, ecc.
Tutto il sistema di amministrazione fiduciaria è sorto attraverso notevoli difficoltà e discussioni tempestose e nella sua formulazione la mentalità anticoloniale degli S. U. da un lato, la tendenza sovietica a puntare sui popoli di colore per scalzare le basi del dominio coloniale capitalistico dall'altro, si sono scontrate con i punti di vista puramente e semplicemente annessionisti delle potenze titolari dei mandati, soprattutto africani, anche se spesso da parte di quest'ultime si esprimessero opinioni particolarmente ardite e che andavano ben al di là delle stesse proposte delle potenze non coloniali. Già prima che il sistema di amministrazione fiduciaria venisse inserito nella Carta delle Nazioni Unite, il col. Oliver Stanley, allora segretario di stato inglese alle Colonie affermò che esso era una concezione appartenente "più alla vecchia teoria della amministrazione fiduciaria coloniale, che alla concezione moderna della collaborazione coloniale (partnership); più alla fase passiva dell'amministrazione coloniale che alla attuale età dinamica". Anche dai Francesi venne considerato "superato" da una formula che pone le colonie e la madrepatria ancora più intimamente vicine. Nel gennaio 1945 venne proposta dagli Inglesi l'annessione dei territorî sotto mandato da parte delle potenze mandatarie, pur continuando l'obbligo di inviare rapporti.
Così come è stato formulato, il sistema rappresenta una linea mediana di compromesso fra le contrastanti concezioni. Il suo valore dipenderà - come per tutte le disposizioni della Carta - dal modo con cui verrà attuato e dall'eventualità o meno che gli interessi nazionali prendano il sopravvento sulle esigenze generali del trusteeship. In ogni caso, i principî in esso contenuti costituiscono un fermento e una pressione ideale tanto che Inglesi, Francesi e Olandesi hanno predisposto dei piani diretti a migliorare le condizioni sociali degli indigeni. Vedi anche africa, in questa App.
Bibl.: G. Arangio Ruiz, Il sistema coloniale delle Nazioni Unite, in La Comunità Internazionale, Roma 1947, n. 2; R. Astuto, Linee principali di una a.f. delle nostre colonie, in Rassegna di studi sociali, Roma 1947, n. 3-4; R. I. Bunche, Trusteeship and non self-governing territories in the Charter of U. N., in Department of State, Bulletin, Washington, 30 dicembre 1945; Dept. of State, Non self-governing territories and the trusteeship sistem of U. N., Washington, 11 febbraio 1947; H. Gilchrist, Colonial question at S. Francisco Conference, in American political science Review, ottobre 1945; Lord M. Hailey, The future of colonial peoples, Princeton 1944; International Conciliation, The U. N. and non self-governing territories, n. 435, New York, novembre 1947; H. D. Hall, The British Commonwealth and Trusteeship, in International Affairs, aprile 1946; A. Mathiot, Le statut des territoires dépendants d'après la Charte des N. U., in Revue Gén. de droit intern. public, L (1946); Vernon Mc Kay, International Trusteeship, in Foreign Policy Reports, 15 maggio 1946; J. de la Roche, J. Gottman, La fédération française, Montreal 1945; G. Vedovato, M. M. Moreno, G. Mangano, Amministrazione fiduciaria all'Italia in Africa, Firenze 1947.