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AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA INTERNAZIONALE

di Carlo GIGLIO - Enciclopedia Italiana - III Appendice (1961)
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AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA INTERNAZIONALE (App. II, 1, p. 161)

Carlo GIGLIO

La genericità dei principî fissati nei capitoli XII e XIII della Carta delle N. U. e l'ampiezza dei poteri riconosciuti alle potenze amministratrici nei singoli accordi di amministrazione fiduciaria - i quali poteri, nel caso degli ex mandati B, giungevano al punto di autorizzare quelle potenze a considerare i territorî ad esse affidati in tutela come parte integrante dei proprî possedimenti, a realizzare unioni fiscali doganali e amministrative, ad esercitare piena potestà legislativa, amministrativa e giurisdizionale - avevano sollevato fortissime critiche in sede politica e dottrinale. Carta ed accordi, dovuti prevalentemente all'azione e all'influenza di Stati coloniali, avevano segnato un regresso rispetto allo stesso istituto del mandato, tanto che autorevoli esponenti della dottrina giuridica internazionalistica erano giunti al punto di affermare che i territorî sotto amministrazione fiduciaria non erano altro che delle colonie, la cui sovranità spettava alle potenze amministratrici (così R. Quadri, in Italia). Non solo; la genericità dei principî e le molteplici diversità contenute nei singoli testi di accordo facevano ritenere impossibile la configurazione e definizione di un distinto e tipico istituto dell'Amministrazione fiduciaria (tesi, tuttavia, ribattuta da altri, fra cui A. Bertola).

Questa situazione iniziale è stata profondamente alterata negli anni successivi, col prevalere in seno alle N.U. delle correnti anticolonialistiche e con l'ingresso continuo di nuovi Stati membri ex paesi coloniali. Sia l'Assemblea generale sia il Consiglio di amministrazione fiduciaria, seduta per seduta, hanno adottato una mole immensa di risoluzioni e raccomandazioni, che hanno sostituito l'originaria genericità della Carta e l'ampiezza dei poteri concessi agli Stati fiduciarî con un sistema piuttosto rigido e meticoloso sin nei più minuti dettagli, il quale ha imbrigliato l'azione di quegli stati in uno schema tendenzialmente uniforme. I poteri originarî di essi sono stati gradualmente ridotti, malgrado resistenze, ostruzionismi e disquisizioni giuridiche.

A distanza di quindici anni dalla data della sua entrata in funzione, si può affermare che l'istituto dell'Amministrazione Fiduciaria ha largamente, se non completamente, realizzato i nobili ed elevati obiettivi ad esso assegnati dall'art. 76 della Carta delle Nazioni Unite. Così l'Assemblea, su di un piano più generale, ed il Consiglio di tutela, su di un piano più particolareggiato, hanno chiesto e ottenuto la quasi generale concessione del suffragio universale agli indigeni dei territorî sotto tutela, la loro immissione negli organi legislativi locali sino a conseguirne la maggioranza in varî casi, la loro partecipazione agli organi esecutivi. Quattro territorî (i due Togo e i due Camerun) hanno raggiunto o stanno per raggiungere l'indipendenza e la sovranità, oltre alla Somalia ex italiana, per la quale la scadenza, già fissata al 2 dicembre 1960, è stata di fatto anticipata al 1° luglio. Insistente è stata ed è la pressione degli organi delle N.U. perché anche per altri territorî venga accelerata l'azione volta a portarli all'indipendenza attraverso le successive tappe della cessione alle autorità locali di un numero sempre più ampio di funzioni amministrative e quindi di funzioni politiche vere e proprie. Particolarmente intensa è stata l'azione di propulsione e di controllo degli organi delle N.U. nel settore dello sviluppo economico dei territorî e della elevazione sociale e culturale dei loro abitanti, mercé l'ausilio delle apposite Agenzie specializzate (UNESCO, FAO, WHO, ecc.). La preminenza degli interessi degli autoctoni su quelli dei cittadini degli Stati fiduciari è stata completamente affermata in teoria e in pratica. Unico punto negativo nell'azione delle N.U. è rimasta la questione dell'ex mandato della ex Africa Tedesca di sud ovest, per il quale l'Unione Sud Africana si è rifiutata di stipulare un accordo di amministrazione fiduciaria.

Vedi in questa Appendice le voci relative ai singoli che sono stati o sono tuttora territorî in amministrazione fiduciaria: Camerun, Togo, Tanganika, Somalia, ecc.

Bibl.: Fonti essenziali sono le pubblicazioni dei varî organi delle N.U., soprattutto Repertory of practice of United Nation Organs, IV: Articles 73-91 of the Charter, New York 1955, che contiene quella che si potrebbe chiamare la "giurisprudenza" elaborata dagli organi delle N.U. circa l'istituto della A.F. Quanto alla dottrina, in Italia, dopo il 1948, vanno ricordate le seguenti opere: R. Quadri, Diritto Coloniale, 4ª edizione, Padova 1958; A. Bertola, Storia e politica coloniale dei territori non autonomi, Torino 1956; A. Del Prete, Lezioni di diritto coloniale, Bari 1952; A. Raggi, L'amministrazione fiduciaria internazionale, Milano 1950; R. Meregazzi, L'amministrazione fiduciaria della Somalia italiana, Milano 1954.

Vedi anche
autoctonìa Caratteristica delle popolazioni stanziate da epoca assai remota nel territorio in cui risiedono. Il termine autoctono viene utilizzato quale sinonimo di indigeno o aborigeno. Carta delle Nazioni Unite La Carta (o Statuto) delle Nazioni Unite è il trattato istitutivo di tale Organizzazione, adottato dalla Conferenza di San Francisco il 26 giugno 1945. Consta di un preambolo e di 19 capitoli, così intitolati: Fini e principi; Membri dell’Organizzazione; Organi; Assemblea generale; Consiglio di sicurezza; ... dogana Ufficio preposto al controllo delle merci che attraversano, per uscire o per entrare, il confine che delimita il territorio doganale (compreso lo spazio aereo) di uno Stato. Tradizionalmente, il passaggio dei beni attraverso la linea doganale è oggetto di un’attività di vigilanza, che si esplica in controlli ... esecutivo Diritto Comitato e. (o e. di un partito) Organo collegiale composto di un numero ristretto di dirigenti, con a capo il segretario generale, incaricato di attuare le direttive stabilite dagli organi deliberanti, dai quali è stato eletto, e di elaborare la politica e dirigere l’attività del partito. ...
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  • AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DELLA SOMALIA
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  • SUFFRAGIO UNIVERSALE
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  • GIURISPRUDENZA
Vocabolario
amministrazióne
amministrazione amministrazióne s. f. [dal lat. administratio -onis, der. di administrare «amministrare»]. – 1. a. Atto e ufficio di chi amministra; in senso generico: l’a. dello stato, di un comune; a. di un collegio; a. della giustizia;...
fiduciàrio
fiduciario fiduciàrio agg. e s. m. [dal lat. fiduciarius, agg.]. – 1. agg. a. Che ha fondamento nella fiducia: atto, contratto f.; mandato fiduciario. b. In diritto: negozio f., negozio giuridico nel quale un soggetto (fiduciante) trasferisce...
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