AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
. È un mezzo di tutela dei creditori introdotto dal codice di procedura civile del 1942, per impedire che eccezionali condizioni del mercato possano provocare vendite troppo svantaggiose; è una fase incidentale del procedimento esecutivo e rappresenta uno stato di quiescenza della procedura di espropriazione. Ha per oggetto non il bene del debitore, ma i frutti di esso o, più genericamente, l'utilizzazione del suo valore; è disposta per un periodo non superiore a tre anni e viene affidata ad uno o più creditori o ad un istituto all'uopo autorizzato oppure allo stesso debitore, se tutti i creditori vi consentono (art. 592). I diritti e gli obblighi dell'amministratore giudiziario sono regolati dalle stesse norme dettate per il custode (art. 65 segg.).
L'amministrazione giudiziaria si svolge sotto il controllo del giudice dell'esecuzione. L'amministratore, nel termine fissato dal giudice ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili, detratte le spese, nei modi stabiliti dal giudice; al termine della gestione deve presentare il rendiconto finale. Tanto i conti parziali quanto il rendiconto finale debbono essere, previa audizione personale delle parti, approvati dal giudice: il quale, con ordinanza non impugnabile, risolve, applicando le norme relative al giudizio di rendiconto (art. 263 segg.), le contestazioni che sorgono in merito ad essi (art. 593). Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre, con ordinanza non impugnabile, che le rendite riscosse siano, secondo le norme relative alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita immobiliare (art. 596 segg.), assegnate ai creditori (art. 594), i quali non sono tenuti ad attendere la cessazione dell'amministrazione giudiziaria.
Il creditore pignorante, o uno dei creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo, può chiedere in ogni momento che il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, proceda a nuovo incanto e all'assegnazione dell'immobile; d'altro lato, ognuno può fare offerta di vendita senza incanto (articolo 595) L'amministrazione giudiziaria, se non sia venuta meno in tronco per una di queste due cause, cessa automaticamente allo scadere di tre anni, se non sia stato fissato alcun termine inferiore nell'ordinanza in cui il giudice dell'esecuzione l'ha disposta. Se questo termine sia stato fissato, il giudice, su richiesta di tutte le parti intervenute, può concedere una o più proroghe, che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni. Se il termine è scaduto o se il termine inferiore a tre anni fissato nell'ordinanza non è stato prorogato, deve essere ordinato un nuovo incanto sul prezzo base iniziale dell'immobile.