AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (II, p. 993; App. I, p. 112)
PUBBLICA Intorno all'ordinamento giuridico della pubblica amministrazione la costituzione della repubblica italiana, insieme agli articoli 97 e 98 (che formano la sezione intitolata appunto "La pubblica amministrazione", ma che si limitano ad enunciare principî generali ed astratti), registra in altre parti due norme di fondamentale importanza.
L'art. 113 stabilisce che "contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degl'interessi legittimi, dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa" e che "tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi d'impugnazione o per determinate categorie di atti". Si è subito accesa la questione se questa norma segni soltanto una inderogabile direttiva per il legislatore futuro, ovvero abbia efficacia immediata e importi quindi l'abrogazione delle numerose disposizioni anteriori che sopprimevano o limitavano il sindacato giurisdizionale contro vastissime categorie di atti della pubblica amministrazione: il Consiglio di stato, in alcune recenti decisioni, ha accolto questa seconda soluzione, con la conseguenza che già fin d'ora è assicurata al cittadino, in ogni campo dell'attività amministrativa, e senza alcuna eccezione, la protezione giurisdizionale dei suoi diritti e dei suoi interessi legittimi.
Concorre al medesimo fine di garentire la legalità dell'azione amministrativa la norma dell'art. 28, in virtù della quale "i funzionarî e i dipendenti dello stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo stato e agli enti pubblici". Si è risolta così, affermativamente, l'antica e dibattuta questione se ed in quali limiti il pubblico funzionario potesse ritenersi direttamente responsabile verso il privato del danno arrecatogli contra ius; ma nello stesso tempo si è esplicitamente estesa la responsabilità all'ente pubblico, il che renderà necessaria una revisione delle dottrine finora elaborate circa il fondamento e l'estensione della suddetta responsabilità.