AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (II, p. 993)
PUBBLICA Delitti contro l'amministrazione pubblica (p. 995). - I delitti contro la pubblica amministrazione sono previsti dal nuovo codice penale del 1930 nel titolo secondo del libro secondo (articoli 314 a 360), e distinti in delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (capo 1°) e delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (capo 2°). Nel capo 3° (articoli 357, 358, 359) sono rispettivamente e opportunamente fissati dal legislatore i concetti di "pubblico ufficiale", di "persona incaricata di un pubblico servizio", e di "persona esercente un servizio di pubblica necessità".
Bibl.: V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, V, Torino 1935, pp. 1-567.