AMMUTINAMENTO (dal fr. mutin, che risale a un derivato del lat. moveo; fr. révolte; sp. sedición; ted. Meuterei; ingl. mutiny)
Questo vocabolo indica, in via generica, una riunione sediziosa o la rivolta aperta, sia del popolo contro l'autorità, sia delle milizie contro i loro capi. Nella terminologia giuridica l'ammutinamento costituisce una figura di reato contro la disciplina militare e precisamente, secondo i codici militari vigenti (cod. pen. mil. per l'esercito, art. 116; cod. pen. mil. per la marina, art. 136), indica il fatto di militari o individui di marina i quali, insieme riuniti, anche senza complotto o senza previo concerto, in numero di quattro o più, per causa di servizio o per qualsiasi altro motivo, lecito o illecito, simultaneamente e senza trascendere ad atti specifici di rivolta: a) si rifiutino di eseguire un qualsiasi ordine di servizio o di disciplina proveniente da un superiore militare; b) si ostinino nel fare una domanda o insistano in una lagnanza tanto a voce quanto per iscritto.
L'ammutinamento è anche un reato contro la disciplina degli equipaggi mercantili, e, come tale, è preveduto nel codice della marina mercantile (art. 294) la riunione di più persone dello stesso equipaggio, in numero che ne ecceda la terza parte, le quali si ostinino nel rifiuto di eseguire un ordine ad esse dato dal capitano o padrone, o nel chiedere alcuna cosa o portare lagnanze tumultuosamente e con minacce.
Nei fatti di ammutinamento come sopra indicati, la sanzione penale tutela l'interesse relativo all'obbedienza e alla disciplina, eontro la violenza morale inerente ad atteggiamenti collettivi riottosi o petulanti verso ordini dei superiori. Caratteristica quindi di questo reato, che può dirsi una disobbedienza qualificata per il numero dei colpevoli, è di essere un reato collettivo.
Nella storia della legislazione penale, l'ammutinamento appare sempre come uno tra i più gravi reati del soldato: onde non solo sono comminate pene gravi ed è disposta una sollecita ed esemplare procedura, ma non è ammessa, in genere, né la scusa della ubbriachezza (cod. pen. mil. es., art. 135; cod. pen. mil. mar., art. 158), né della provocazione da parte del superiore (cod. pen. mil. es., art. 136; cod. pen. mil. mar., art. 159; cod. mar. merc., art. 301); sono esenti da pena coloro che cedano alla prima intimazione (cod. pen. mil. es., art. 116; cod. pen. mil. mar., art. 136), ma è prevista una forma speciale di responsabilità penale a carico del militare che, presente al fatto, non abbia, per qualsiasi motivo, adoperato tutti i mezzi di cui poteva disporre, comprese le armi, per impedire o far cessare l'ammutinamento, e che, comunque, anche non presente al fatto, appena venutone a notizia, non ne abbia informato i superiori (cod. pen. mil. es., art. 117; cod. pen. mil. mar., art. 138; cod. mar. merc., art. 292, 302).
Anche la partecipazione di estranei al reato di ammutinamento, che è reato squisitamente personale dei militari o dei componenti l'equipaggio mercantile, trova, nelle leggi, norme speciali che necessariamente deviano dalle regole generali del concorso nei reati.
I reati di ammutinamento infine ammettono il tentativo, essendo possibile che, cominciatasene l'esecuzione con mezzi idonei, questa non sia portata a compimento per una qualsiasi ragione, dipendente o meno dalla volontà degli agenti.
Bibl.: A. Granito, Rivolta militare, in Enciclopedia giuridica italiana, Milano 1906; G. G. Rubbiani, Rivolta ed ammutinamento (codici penali militari e codice della marina mercantile), in Digesto italiano, Torino 1917; U. Fiore, Rivolta e ammutinamento, in Riv. pen., I Suppl., XXVIII (1919), p. 131; F. Schiaffino, Diritto penale marittimo, in Enciclopedia del diritto penale italiano del Pessina, Torino 1908, p. 468.