anagrafe tributaria
Banca dati per la raccolta e la gestione dei dati fiscali dei contribuenti italiani. Fu istituita con r.d.l. 1639/1936, convertito in l. 1639/1937, presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette per facilitare l’accertamento delle imposte ed evitare casi di evasione e di duplicazione. Con la riforma fiscale Cosciani-Visentini (1973-74), che realizzò un forte aumento, da 4 a 25 milioni, del numero complessivo di contribuenti, si rese necessaria la gestione accentrata e l’informatizzazione dell’a. t., affidate alla Società Generale d’Informatica (SOGEI), controllata integralmente dal ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Il funzionamento dell’a. t. è regolato dal d.p.r. 605/1973, il quale stabilisce che si raccolgano, su base nazionale, i dati e le notizie risultanti da dichiarazioni, denunce e accertamenti presentati dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, nonché tutte le informazioni di rilievo ai fini tributari. Per ogni codice fiscale, o partita IVA, devono essere registrati: i redditi percepiti o erogati; il valore e le controparti di operazioni IVA, di contratti assicurativi, di fornitura di energia elettrica, di gas e di servizi di telefonia; le cancellazioni dal registro delle imprese. Con la l. 248/2006, che convertiva il cosiddetto decreto Visco-Bersani, è stato imposto agli intermediari finanziari di comunicare all’a. t. l’esistenza e la natura di tutti i conti corrente accesi presso le proprie agenzie. Le strutture del MEF e il personale autorizzato dell’Agenzia delle entrate e della guardia di finanza sono autorizzati ad accedere alla banca dati dell’a. t. per accertamenti e controlli. La base di dati dell’a. t. è utilizzata dal ministero per lo studio dei fenomeni fiscali e in particolare degli effetti attesi dalle riforme fiscali.
Nel corso degli anni l’accesso alla base informativa t. è stato esteso al personale dei Comuni e delle Regioni, per l’accertamento delle imposte locali, e alle università, per la verifica dell’ISEE (➔). L’accesso è precluso ai privati cittadini, essendo l’a. t. finalizzata a favorire l’attività di accertamento pubblica. Nel 2007 il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato ispezioni per verificare il rispetto della normativa sulla privacy. A seguito di tali controlli sono state intraprese misure per assicurare il monitoraggio su accessi anomali e abusivi (non proporzionali alle finalità istituzionali dell’accesso). L’Agenzia delle entrate censisce le postazioni e gli operatori abilitati ad accedere alla base informativa t., effettuando ricognizioni periodiche sull’utilizzo effettivo dell’anagrafe tributaria. Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai soli dati pertinenti alla missione istituzionale e alla competenza territoriale loro devoluta.