ANARCHIA (III, p. 95)
Il codice penale italiano del 1930, art. 270 (tit. I, Dei delitti contro la personalità dello stato; capo 1°, Dei delitti contro la personalità internazionale dello stato) prevede l'associazione anarchica, cioè quella che ha per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società. La pena per colui che nel territorio dello stato promuove, costituisce, organizza o dirige tale associazione è della reclusione da cinque a dodici anni; chi partecipa a tale associazione è punito con la reclusione da uno a tre anni. Anche la propaganda anarchica è vietata. L'art. 272 punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque nel territorio dello stato fa propaganda per la distruzione di ogni ordinarnento politico e giuridico della società.