anatocismo
Interesse composto, ovvero la produzione di interessi sugli interessi (dal gr. ἀνἀ «di sopra» e τόχος «interesse»), regolato dall’art.1283 c.c. che recita: «In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi». Si è autorevolmente detto che questo articolo, ponendo limiti alla possibilità di produzione di interessi sugli interessi già maturati, si mantiene nel solco di una tradizione ispirata al favor debitoris, ed è coerente con un atteggiamento di diffidenza verso la produzione di interessi in misura superiore a quella legale. Ma accanto all’esigenza di prevenire l’effetto usurario, che potrebbe derivare dal sovraccarico di interessi composti, vi sarebbe anche una più generale esigenza di trasparenza volta a consentire al debitore di poter calcolare in qualsiasi momento l’ammontare esatto del suo debito e poter compiere di conseguenza le sue scelte (Commentario al Codice civile, 1991).
Dal punto di vista economico-finanziario, il regime dell’interesse composto sembra essere quello che garantisce migliori proprietà di equità astratta. In particolare, esclude arbitraggi temporali, cioè la possibilità di realizzare guadagni extra spezzando un’operazione di prestito nella combinazione di due operazioni consecutive di durata globalmente pari a quella dell’operazione originaria. La cautela del legislatore sembra però derivare da un’esigenza di difesa del debitore, soggetto debole da tutelare in ogni caso, e dalla percezione che l’interesse composto, traducendosi in una crescita esponenziale del debito, determini a lungo andare una situazione insostenibile per il debitore e dunque iniqua. Di qui la tentazione di equiparare l’a. all’usura, che invece è fenomeno in linea di principio ben diverso, anche se il collegamento non è del tutto infondato. In effetti, l’esplosività della crescita esponenziale del debito che caratterizza il regime dell’interesse composto è tanto più accentuata e rapida quanto più alto è il saggio di interesse che la governa. Opportuna appare quindi l’opera del legislatore nel preoccuparsi non tanto dell’a. in sé stesso, quanto di porre un tetto al livello del tasso applicato quando l’a. entra in gioco.
Da segnalare, infine, che, posteriormente al Codice civile, il Codice di commercio ha, negli artt. 345 e 347, sanzionato l’uso, già invalso fra i commercianti, di calcolare nella chiusura del conto corrente, a periodi per solito minori di un anno, gli interessi delle singole partite, che vengono in tal modo capitalizzati. La stessa convenzione si applica ai rapporti di conto corrente delle banche.