FERRARA, Andrea
Nacque a Tursi (Matera) l'11 nov. 1882, da Luigi e Rachele Capitolo. Entrò in magistratura nel 1905. Nel 1908 fu giudice aggiunto presso il tribunale di Matera e dal 1919 al 1913 pretore a Pisticci (in provincia sempre di Matera). Dal 1914 fu giudice presso il tribunale di Taranto. Venne nominato nel 1923 consigliere di corte d'appello, nel 1928 presidente di sezione presso il tribunale di Roma e nel 1929 consigliere di Cassazione. Nel 1936 divenne presidente di sezione della Corte di cassazione, carica che manterrà fino al 1947. In quegli anni fu in rapporti con Ettore Casati - all'epoca primo presidente alla Cassazione e futuro ministro di Grazia e Giustizia nel governo Badoglio -, figura che avrà modo di incidere sulla sua collocazione politica.
Suoi contributi scientifici appaiono per lo più a partire dalla fine degli anni Venti, generalmente nella forma della nota a sentenza, che resterà caratteristica di quasi tutta la sua produzione. Scorrendo le pagine della Rivista di diritto commerciale, del Foro italiano, di Giurisprudenza civile e di altre riviste, si trovano le tracce di una costante e sistematica attenzione allo sviluppo del diritto commerciale come vissuto nelle aule dei tribunali. Vi sono tuttavia suoi interventi anche sulla Rivista di diritto pubblico:nel 1930, ad esempio, sostiene con forza la natura di giudice ordinario della magistratura del lavoro, nata con la l. 3 apr. 1926, n. 563, la cui istituzione e collocazione all'interno del sistema giudiziario fu senz'altro tra le operazioni più complesse e significative del regime, nel quadro della spinta ad attuare quel principio dell'unità della giurisdizione caro alle prospettive più radicalmente riformatrici.
Il F. imposta la questione a partire dalla sua importanza, oltre che scientifica, anche politica, "perché si tratta di sapere se lo Stato nell'apprestare il presidio della funzione giurisdizionale ai nuovissimi rapporti del lavoro, abbia attuata o proseguita la sua opera di eliminazione delle magistrature speciali ritornando al giudice ordinario, cui si riconoscono le maggiori garanzie di esperienza e di imparzialità; ovvero abbia ancora una volta, per la specialità della materia, creato novella giurisdizione speciale, accanto alle moltissime che va recidendo" (La magistratura del lavoro. Giudice speciale o giudice ordinario specializzato?, in Rivista di diritto pubblico, XXII [1930], pp. 370-376). Nonostante la sua particolare composizione - inclusiva di consiglieri "esperti nei problemi della produzione e del lavoro" (ibid., p. 374), esterni all'ordinamento giudiziario - per il F. la magistratura del lavoro, in forza della sua natura di organo della corte d'appello, resta perfettamente incardinata nel sistema della giurisdizione ordinaria, e appunto perciò non è giudice speciale, ma "giudice ordinario specializzato" (ibid.).
Tra le opere del F. va inoltre segnalata la voce Amministrazione (atti di) per il Nuovo Digesto italiano (I, Torino, pp. 393-403), che apparve nel 1937 ed è forse il suo contributo più organico e significativo.
Col ministero Grandi, nella commissione per la riforma dei codici, il F. presiedette il comitato per la riforma del diritto delle obbligazioni (nella sottocommissione per il codice civile), i cui lavori incroceranno più volte quelli della sottocommissione per la riforma del codice di conimercio, presieduta da Alberto Asquini.
Stando alla testimonianza di Asquini, già a partire dal 1939le due sottocommissioni avevano lavorato per "fare un passo decisivo verso l'unificazione del diritto delle obbligazioni attraverso la recezione nel codice civile delle norme generali sulle obbligazioni commerciali, contenute nel codice di commercio (commercializzazione del diritto civile)" (A. Asquini, Codice di commercio, in Enciclopedia del diritto, VII, Milano 1960, pp. 250-255, specie p. 252). Difatti Asquini testimonia la concertazione del "trasferimento al codice civile delle norme generali sulle obbligazioni commerciali contenute nei precedenti progetti di codici di commercio, conservando tuttavia nel codice di commercio i contratti tipicamente e naturalmente collegati all'esercizio della impresa commerciale, con la fonte integrativa degli usi, e i titoli di credito" (ibid., p. 253).
Nell'estate del 1940vennero presentati i progetti preliminari del codice di commercio e del libro delle obbligazioni del codice civile. Ma già nella relazione di Grandi, che li accompagna, venne avanzata l'ipotesi di una ridefinizione del disegno complessivo della riforma. Nel dicembre successivo, nel corso di una riunione presso il ministero di Grazia e Giustizia, Filippo Vassalli propose di unificare il diritto delle obbligazioni, scorporato fra codice di commercio e IV libro del codice civile (R. Teti, Codice civile e regime fascista, Milano 1990, pp. 164 s.). Una prima ipotesi di soluzione, stando alla testimonianza di Asquini, si orientava verso l'unificazione del diritto delle obbligazioni entro il IV libro del codice civile, "e col rinvio della disciplina dell'impresa e delle società commerciali a leggi speciali" (ibid.). La soluzione a cui si arrivò portò com'è noto all'abbandono di un autonomo codice di commercio, ma anziché scorporare il diritto commerciale in una messe di leggi speciali tutte da scrivere, si preferì intervenire sul codice civile con l'aggiunta di un nuovo libro sul lavoro, e con l'unificazione del diritto delle obbligazioni nel libro IV.
La vicenda testimonia l'inevitabile prevalere, nella temperie culturale di quegli anni, di una prospettiva di unificazione del diritto privato entro un solo corpo normativo, dominato dalla centralità del lavoro e della nozione di imprenditore. Si trattò di un processo che necessariamente coinvolgeva gli istituti del diritto commerciale e del diritto delle obbligazioni, come del resto è confermato dalle testimonianze di Vassalli e Grandi (I). Grandi, Codice civile. Relazione al libro delle obbligazioni, Roma 1941, p. 206). Un processo al quale, come si è visto, partecipò lo stesso F., portando nel lavoro di riforma dei codici la propria cultura di magistrato e di giurista, pronto a recepire quelle esigenze di integrazione e ridefinizione del diritto delle obbligazioni che hanno dato vita ad un complesso normativo che nelle sue linee fondamentali ha pienamente risposto alle necessità di sviluppo del paese.
Che la prossimità del F. al regime fascista sia stata solo parziale, parte della più generale vicenda della cultura moderata dei magistrati italiani, lo prova anche il testo di una nota della guardia repubblicana indirizzata il 21 aprile 1944 al gabinetto del ministero di Grazia e Giustizia della Repubblica sociale italiana. a causa della sua nota vicinanza ad Ettore Casati, nel 1944 ministro di Grazia e Giustizia per il governo Badoglio, il F. viene incluso in un minaccioso elenco di "ex-eccellenze" ostili al regime, ma la cosa non pare abbia avuto conseguenze.
Nel 1947 fu capo di gabinetto del ministro di Grazia e Giustizia G. Grassi e presiedette il comitato ministeriale incaricato di preparare la riforma del codice di procedura civile, cui avevano già lavorato la commissione ministeriale presieduta da F. Curcio (per il ministro U. Tupini) e il comitato presieduto da F. Pellegrini (per il ministro F. Gullo). A seguito dei lavori dei comitato presieduto dal F., la riforma prese finalmente corpo e venne attuata col decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483. Sulle Linee fondamentali della riforma del Codice di procedura civile ilF. pubblicherà una monografia (Roma 1948).
Nell'ottobre 1947 primo presidente della Corte suprema di cassazione, venne collocato a riposo per raggiunti limiti di età nel 1952. Morì a Roma il 1ºluglio 1954.
Oltre a quelli citati vanno ricordati i seguenti lavori del F.: Concordato preventivo e riporto (nota alla sent. della Cassazione del Regno del 22 maggio 1928, Banca italiana di credito e valori c. Vivanti), in Riv. di diritto commerciale, XXVI (1928), pp. 519-529; Limite iniziale di tempo per la valida conclusione del concordato fallimentare di massa (nota alla sent. della Cassazione del Regno del 28 luglio 1928, Dogliotti e Sacco c. Precerutti), ibid., XXVII (1929), pp. 52-67; Ilfallimento ed i sequestri penali (nota alla sent. del Tribunale di Roma del 31. 12. 1928, Verga c. Colasanti), ibid., XXVIII (1930), pp. 83-101; Ilrapporto d'impiego nell'Istituto internazionale di agricoltura ed il potere di giurisdizione dello Stato italiano, ibid., XXIII (1931), pp. 531-540; Le deliberazioni di esclusione dei soci ed il sindacato giudiziario (nota alla sent. della Cassazione del Regno del 25 luglio 1930, Cappello c. Istituto cooperativo per le case economiche di Brescia), ibid., XXIX (1931), pp. 237-245; Liquidazione amministrativa e in concorso con la liquidazione ordinaria fallimentare, in Studi in onore di M. D'Amelio, Roma 1933, II, pp. 73-81; Abuso di mandato. Responsabilità del mandante e del mandatario di fronte al terzo. Concorso di diritti (nota alla sent. della Cassazione del Regno del 5 marzo 1937, Sacerdote c. Mark), in Giurisprudenza italiana, XXIX (1937), parte 1, sez. 1, pp. 331-336; Questioni di competenza tra giudice penale e giudice civile: organo supremo regolatore. Responsabilità civile del denunciante in caso di proscioglimento dell'imputato (nota alla sent. della Cassazione del Regno del 15 aprile 1937, Governatorato di Roma c. Proietti), ibid., LXXXIX (1937), parte 1, sez. 1, pp. 513-520.
Fonti e Bibl.: Roma, Archivio centrale dello Stato, Min. di Grazia e Giustizia, Gabinetto, b. 75, fasc. 189; Necrologio, in Il Tempo, 3 luglio 1954; Encicl. Italiana, Seconda App., I, p. 915; Dizionario encicl. italiano, IV, p. 695.