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ANNONA

di Michele La Torre - Enciclopedia Italiana - I Appendice (1938)
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ANNONA (III, p. 400)

Michele La Torre

Mancando organi specifici e ben consolidati che si occupino di annona, la competenza a provvedere in argomento è stata spesso trasferita da un organo all'altro. Soppresso il Ministero dell'economia nazionale, si sono occupati e si occupano di annona, in parte, il Ministero dell'agricoltura, in parte, quello delle corporazioni. Dopo l'allineamento della lira alle valute estere svalutate (ottobre 1936), volendosi impedire con energiche misure una rapida e travolgente corsa al rialzo dei prezzi, con decr. legge 5 ottobre 1936, n. 1746, si deferì la vigilanza sui prezzi al Direttorio del Partito nazionale fascista, e a un comitato centrale avente sede presso il Direttorio (nel comitato erano rappresentati varî ministeri e le confederazioni fasciste); alla periferia, la vigilanza sui prezzi fu deferita, come del resto era stato già praticato in passato, al comitato intersindacale, presieduto dal segretario federale, e composto, inoltre, di un delegato del prefetto, del direttore dell'ufficio prov. dell'economia corporativa, e di un rappresentante di ciascuna delle locali organizzazioni sindacali interessate. Questo sistema di freni, congiunto al divieto di elevare gli affitti, i prezzi dei servizî pubblici, ecc., ha funzionato lodevolmente, e l'economia della nazione si è lentamente assestata a un giusto livello; sicché con successivi provvedimenti (1938) l'intervento del P.N.F. in materia di prezzi, evidentemente eccezionale e politico, si è attenuato, e la competenza a vigilare sui prezzi è stata deferita alle Corporazioni, al Comitato corporativo centrale e ai Consigli provinciali delle corporazioni (decr. legge 28 aprile 1937, nn. 523 e 524).

Le disposizioni della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento, che attribuivano all'autorità comunale il potere di formare "mete" e "calmieri", ossia tariffe di prezzi massimi, almeno per il commercio al minuto, sono state abrogate col decr. legge 19 maggio 1930, nn. 774-1084, convertito poi nella legge 22 febbraio 1931, nn. 241-507; con lo stesso decreto legge, per conseguire automaticamente un più economico sistema di scambî commerciale, si vietava per cinque anni l'apertura di nuovi negozî di generi alimentari. Oggidì, come abbiamo detto, una potestà di calmiere è risorta, ed è attribuita ai Consigli provinciali delle corporazioni; ma essa presenta oggi, maggiori garenzie di buon funzionamento, e, del resto, è naturale che possa funzionare un calmiere provinciale, o, comunque, a larga base; non invece, un calmiere comunale, poiché è molto facile che i generi disertino il comune ove è introdotto il calmiere, per raggiungere i comuni vicini in cui esista libertà di commercio.

Notevoli provvedimenti, che hanno avuta non poca influenza sulla situazione annonaria, sono stati quelli degli ammassi, concernenti il grano, la lana, i bozzoli, la canapa, ecc. La grande e rapida offerta e richiesta di tali generi, subito dopo la raccolta, favorisce non di rado smodate speculazioni. Il produttore che non può attendere, svende. Oggidì, per il grano, e per varie altre derrate, la vendita non è libera; il produttore, salvo a trattenere una piccola quantità per proprio uso, deve conferire il prodotto, obbligatoriamente, ai "centri ammassi" in base ad un prezzo fissato d'imperio, calcolato in guisa da essere rimunerativo per la grandissima maggioranza dei produttori, e uguale - o quasi - in tutto il regno. Non più la pesante macchina della requisizione del grano, attuata in tempo di guerra, ma invece, sia per il grano, che per altri generi di prima necessità, uno snello sistema di "conferimento" della produzione ai centri ammassi locali, organizzati quasi commercialmente, e che non lucrano né perdono, funzionando da mandatarî dei produttori. Si ha così un'applicazioue (intesa cum grano salis) del principio: dal produttore al consumatore.

Vedi anche
guerra Fenomeno collettivo che ha il suo tratto distintivo nella violenza armata posta in essere fra gruppi organizzati. Le trasformazioni cui è stata soggetta la g. tradizionale nel 20° sec. vanno portando a un profondo ripensamento di tutte le categorie con le quali tradizionalmente gli studiosi delle varie ... corporazione In diritto, uno dei tipi fondamentali delle persone giuridiche (➔ persona), denominato associazione nel codice civile vigente. In periodo fascista, dal 1922, si chiamarono c. i sindacati organizzati nella Confederazione nazionale delle c. sindacali che avrebbero dovuto organizzare unitariamente i datori ... valuta Termine generico per indicare le monete in circolazione e i titoli fiduciari che le rappresentano. Si usa per lo più con qualche attributo e specificazione: v. nazionale, i titoli fiduciari espressi nella moneta in circolazione nello Stato; nel linguaggio giuridico, debito di v. è contrapposto a debito ... Decreto-legge Il decreto-legge, al pari del decreto legislativo, è un atto avente «forza di legge»: è, cioè, un atto normativo del Governo parificato alla legge, sia come capacità di innovare nell’ambito dell’ordinamento giuridico (c.d. vis abrogans), che come resistenza all’abrogazione da parte di fonti subordinate. ...
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  • PARTITO NAZIONALE FASCISTA
  • AGRICOLTURA
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Vocabolario
annòna², annonàcee
annona2, annonacee annòna2, annonàcee. – Varianti di anona, anonacee, ritenute anch’esse valide (come le corrispondenti forme lat. scient. Annona, Annonaceae) nelle classificazioni botaniche.
annòna¹
annona1 annòna1 s. f. [dal lat. annona, der. di annus «anno»]. – 1. Presso gli antichi Romani: a. Le rendite annuali dello stato, in denaro o in natura, e, in altri periodi, l’insieme dei più essenziali prodotti agricoli ottenuti da un...
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