anticipazione bancaria
bancaria Contratto con cui la banca fornisce al cliente denaro o si obbliga a tenere
a disposizione dello stesso una somma per un importo proporzionato al valore dei titoli o di merci dati in pegno (artt. 1846-1851 c.c.). Caratteristica dell’a. b. è la conservazione della proporzionalità tra il credito concesso e la garanzia pignoratizia durante tutto il rapporto. Allorché i titoli o le merci sono costituiti in pegno regolare, l’a. è detta propria, e la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno; diversamente, l’a. è detta impropria se i titoli o le merci non sono stati individuati o la banca si è riservata la facoltà di disporne (pegno irregolare).
L’a. b. può assumere due forme diverse: a. per somma e scadenza fissa, per cui l’anticipato preleva tutto l’importo, dedotti gli interessi e gli accessori, al momento della conclusione del contratto, e rimborsa l’intera somma alla scadenza dello stesso; a. in conto corrente, per cui l’anticipato può alternare prelevamenti e versamenti entro il limite del fido concessogli, analogamente a quanto avviene nell’apertura di credito in conto corrente garantita, da cui tuttavia si differenzia per la mancata accettazione delle garanzie personali. L’anticipato può, anche prima della scadenza del contratto, ritirare in parte le merci o i titoli dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e dei relativi accessori. Deve, su richiesta della banca, prestare un supplemento di garanzia, nel caso in cui il valore di questa sia diminuito almeno di un decimo rispetto a quello del tempo del contratto, a pena di subire la vendita delle cose date in pegno. Sempre in tecnica bancaria, si parla di a. di cassa per indicare l’a. fatta da una banca al cliente in vista di un suo prossimo incasso certo e definito, la cui esazione viene affidata alla banca in modo da garantire pienamente il rimborso dell’a. stessa.
In riferimento a un ente pubblico, prende il nome di a. di tesoreria. Le banche possono invece richiedere sui titoli a. della banca centrale in caso di necessità di moneta. In commercio, nel caso di a. di pagamento – cioè nel caso di pagamenti parziali del debito eseguiti prima del termine convenuto – si può avere un compenso di a., che si concreta o in un abbuono sul capitale residuo ovvero in una dilazione al pagamento di questo.