Contratto tipico, disciplinato dal Codice civile (artt. 1960-1964), con il quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare, a garanzia del credito, un immobile al creditore affinché questi ne percepisca i frutti, che verranno imputati anzitutto a scomputo degli interessi, se dovuti, e quindi del capitale. L’istituto, che risale al diritto romano, è in declino da tempo.