Ape1
s. m. o f. inv. Acronimo di Attestato di prestazione energetica.
• Da lunedì scorso […] qualsiasi contratto di vendita, di donazione, o di locazione di un immobile che non abbia l’attestato di prestazione energetica (Ape) è da ritenersi «nullo». Con imprevedibili conseguenze legali tra le parti. L’obbligatorietà di allegare l’Ape ai contratti di affitto e di compravendita era già prevista da un decreto legge entrato in vigore il 6 giugno scorso, in ottemperanza a una direttiva europea con tanto di sanzioni fino ad un massimo di 18 mila euro, ma ora con l’emendamento grillino, inserito in sede di conversione del cosiddetto ecobonus, tutto diventa più complesso. (Roberto Bagnoli, Corriere della sera, 7 agosto 2013, p. 9, Primo Piano) • L’attestato di prestazione energetica (Ape) non occorre per i trasferimenti immobiliari disposti con provvedimenti dell’autorità giudiziaria in procedure di vendita forzata: è quanto sostenuto dal Consiglio nazionale del notariato nello studio 263-2014/C, intitolato «Vendita forzata e attestato di prestazione energetica». […] La legge in effetti obbliga all’allegazione dell’Ape agli «atti di trasferimento a titolo oneroso» e quindi utilizza un’espressione che allude ad atti di natura contrattuale. (Angelo Busani, Sole 24 Ore, 29 ottobre 2014, p. 43, Norme & tributi) • La nuova Ape indicherà inoltre la prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro al netto del rendimento degli impianti presenti, e anche specifici indici di energia rinnovabile e non rinnovabile dell’immobile. (Alessandro Palmesino, Secolo XIX, 1° ottobre 2015, p. 10, Dall’Italia).