appalto
Contratto «col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro» (art. 1655 c.c.). Se il committente è lo Stato o un ente pubblico, si tratta di a. pubblici.
Appalti Pubblici
Gli a. pubblici sono disciplinati dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, adottato con il d. legisl. 163/2006. Il codice non ha soltanto introdotto nuovi istituti e adeguato le procedure di gara all’evoluzione tecnologica, ma, soprattutto, ha ‘comunitarizzato’ l’intera disciplina nazionale degli a., estendendo l’applicazione dei principi comunitari di trasparenza e di non discriminazione e, in special modo, di concorrenza, anche agli a. di rilevanza solo nazionale, il cui importo ricade cioè sotto le soglie comunitarie.
Il codice ha ampliato il numero e la tipologia delle procedure di aggiudicazione. Rispondendo a una logica di maggiore flessibilità, esso ha aggiunto infatti alle tradizionali procedure aperte, ristrette e negoziate, nuovi strumenti, quali il dialogo competitivo e il sistema dinamico di acquisizione, nonché le centrali di committenza e l’accordo quadro.
Al rafforzamento della tutela della concorrenza sono volte le seguenti disposizioni:
• modifica della disciplina delle specifiche tecniche finalizzata ad ampliare il numero dei partecipanti alle gare mediante una più estesa applicazione del principio di equivalenza delle specifiche;
• nuova regolamentazione dei criteri di aggiudicazione, essendo previsto l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di indicare nel bando di gara, o nel capitolato d’oneri, le modalità di ponderazione e di valutazione scelte per la selezione delle offerte;
• contraddittorio più articolato nella fase di verifica delle offerte anomale;
• possibilità per i concorrenti, in tema di valutazione dei requisiti di qualificazione, di dimostrare la propria capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, e ciò anche a prescindere dalla natura giuridica dei rapporti che li legano a questi ultimi.
Una maggiore trasparenza nei criteri di aggiudicazione e una più ampia partecipazione alle gare favoriscono una effettiva concorrenza fra le imprese. Tuttavia, affinché gli acquisti della pubblica amministrazione siano più efficienti, é necessario garantire l’integrità del processo di aggiudicazione, evitando sia l’emergere di rapporti di favore fra imprese e pubblica amministrazione sia la collusione fra imprese al fine di ripartirsi i mercati degli a. pubblici.
Per ridurre le probabilità di corruzione, una delle soluzioni adottate è la diminuzione della discrezionalità amministrativa, il che implica aggiudicare la gara secondo il criterio del prezzo più basso o comunque in condizioni di trasparenza, come peraltro previsto dal codice. Sono inoltre necessari interventi organizzativi volti a evitare che si creino legami stabili fra i responsabili degli a. e i fornitori (➔ corruzione).
La collusione negli a. pubblici è molto comune, soprattutto perché la domanda pubblica è generalmente prevedibile nella sua entità e nella sua distribuzione geografica e temporale, e questo agevola le imprese a ripartirsela. Per ridurre la collusione, occorre rendere più costose queste pratiche, per es. accorpando la domanda in lotti più grandi e meno frequenti, in maniera da rendere più difficile la spartizione dei lotti tra concorrenti. Inoltre, con lotti più grandi le imprese che non si aggiudicano l’a. rischiano di dover attendere molto prima di una nuova gara, con effetti potenzialmente negativi sulla propria stessa redditività. Per una efficace lotta alla collusione, tuttavia, occorrerebbe creare incentivi in capo alle stazioni appaltanti rivolti a sollecitare i responsabili degli a. a denunciare eventuali sospetti di collusione. Ciò implica introdurre controlli non soltanto in relazione alla correttezza delle procedure seguite, ma anche in funzione dei risultati conseguiti e soprattutto delle condizioni di acquisto spuntate.