apprendistato
Tipologia contrattuale speciale rispetto alla disciplina generale del lavoro subordinato, caratterizzata dalla sua specifica funzione formativa. La disciplina del contratto di a. è contenuta nel d. legisl. 276/2003, che ha riformato la precedente normativa. Comporta un obbligo per il datore di lavoro a impartire all’apprendista gli insegnamenti necessari per conseguire una qualifica professionale, una qualificazione tecnico-professionale e titoli di studio di livello secondario, universitario o di specializzazioni. La formazione professionale in Italia non ha un’incidenza comparabile, per es., a quella della Germania, dove è generalmente molto frequente, superando il 90% fra gli individui con istruzione secondaria di età compresa fra i 25 e i 64 anni. In Italia, la medesima percentuale, nonostante sia cresciuta nel primo decennio del 21° sec., rimane inferiore al 20% (OECD, «Education at a glance 2011»). Nel nostro Paese, esistono 3 tipologie di a. la cui regolazione è affidata alle Regioni e ai contratti collettivi.
Riguarda giovani che abbiano compiuto 15 anni di età ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale o di un titolo di studio, rappresentando quindi una modalità alternativa per assolvere l’obbligo di istruzione (l. 183/2010). Ha durata non superiore ai 3 anni, determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti, nonché al bilancio delle competenze, richiedibile presso i servizi pubblici per l’impiego o presso soggetti privati accreditati.
È finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale. Nel corso del periodo di a., al giovane deve essere garantita una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base sia trasversali sia specificatamente inerenti la qualifica che egli intende ottenere. La formazione, che può aver luogo anche totalmente presso l’azienda, sotto la cura e la responsabilità di un tutor, riguarda soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Può durare fino a un massimo di 6 anni.
È finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio secondario, universitario e dell’alta formazione o per la specializzazione tecnica superiore, attraverso l’integrazione della formazione in azienda con l’educazione secondaria o universitaria. Riguarda giovani tra i 18 e i 29 anni. La regolamentazione e la durata sono rimesse alle Regioni per i soli contenuti formativi, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
Il disegno di riforma del mercato del lavoro del 2012 non ha sostanzialmente modificato l’impianto del d. legisl. 167/2011 (Testo Unico dell’apprendistato), del quale Regioni e parti sociali devono promuovere l’implementazione. La riforma insiste fortemente sul valore formativo dell’apprendistato. Si introduce, a tal fine, un meccanismo che collega l’assunzione di nuovi apprendisti al fatto di averne stabilizzati una certa percentuale nell’ultimo triennio (50%); si prevede la durata minima di 6 mesi del periodo di a. (ferma restando la possibilità di durate inferiori per attività stagionali); infine, si innalza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati da1/1 a 3/2.