apprendistato
s. m. – Istituto ben noto alla tradizione giuridica e disciplinato compiutamente per la prima volta con l. 19 gennaio 1955 n. 55, l’a. è stato definito come «uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima». Profondamente riformato con l. 24 giugno 1997, n. 196 (il c.d. pacchetto Treu) e con il decreto di attuazione della c.d. legge Biagi (d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276), trova oggi disciplina nel testo unico dell’a., adottato con il d. lgs. 14 settembre 2011, n. 167. La costante e sempre più intensa attenzione riservata dal legislatore all’a., «contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani» (art. 1, t. u.), trova ragione nell’idoneità dell’istituto a proporsi quale strumento privilegiato di promozione dell’occupazione giovanile, nonché di integrazione tra i sistemi scuola, lavoro, formazione. In questa prospettiva e per favorire la diffusione di questo istituto, la legge di stabilità 2012 ha stabilito che per i contratti di a. stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016 è riconosciuto ai datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove unità uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primo tre anni di contratto, ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni successivi al terzo. Il t. u. del 2011 distingue tre diverse tipologie di a.: a. per la qualifica e per il diploma professionale; a. professionalizzante o contratto di mestiere; a. di alta formazione e ricerca. La prima tipologia consente l’assunzione, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di giovani di età ricompresa tra i 15 e i 25 anni; la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, con la previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all’azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale. La seconda tipologia consente l’assunzione di giovani di età ricompresa tra i 18 e i 29 anni, per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche. La terza consente l’assunzione di giovani di età ricompresa tra i 18 e i 29 anni, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per ottenere una specializzazione tecnica superiore o svolgere attività di praticantato previste per l’accesso ad albi professionali. In via generale – e salvo quanto ulteriormente previsto dalla legislazione di livello regionale e dalla contrattazione collettiva –, il contratto di a. deve essere redatto per iscritto e prevedere un piano formativo individuale; l’apprendista non può essere retribuito a cottimo, ma può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle che costituiscono l’obiettivo della formazione; è prevista la figura del tutore o referente aziendale che verifichi l’effettività dell’attività formativa.