Arbitro Bancario Finanziario
Àrbitro bancàrio finanziàrio. – Organismo indipendente e imparziale (noto anche con la sigla ABF), previsto dalla l. 28 dicembre 2005, n. 262 (testo unico bancario) e istituito per risolvere le liti, tra clienti e banche o altri intermediari, riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha stabilito i criteri guida e ha affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento. Esso opera attraverso tre Collegi giudicanti (a Milano, Roma e Napoli) costituiti ognuno da cinque componenti: tre, fra i quali il presidente, nominati dalla Banca d’Italia; uno dalle associazioni di categoria che rappresentano i clienti (consumatori e imprese); uno dalle associazioni di categoria che rappresentano gli intermediari. L’ABF offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice e non va confuso con la conciliazione (v.) o con l’arbitrato (v.). Le sue decisioni, che assumono carattere ‘stragiudiziale’, non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l’intermediario non le rispetta l’inadempimento è reso pubblico. Il cliente può rivolgersi all’arbitro esclusivamente dopo essersi adoperato, attraverso la presentazione di un reclamo, per risolvere il problema direttamente con la banca o l’intermediario. Se non rimane soddisfatto nemmeno delle decisioni dell’ABF, può comunque rivolgersi al giudice.