ARMAMENTO (fr. armement; sp, armamento; ted. Schiffsrüstung; ingl. equipment)
Operazione per cui la nave viene equipaggiata e fornita di tutto ciò che occorre perché possa intraprendere la navigazione, tenendo il mare con sicurezza. In senso proprio armamento significa rifornimento di tutto il materiale necessario alla navigazione, come vele, sartiame, cordami, carbone o nafta, attrezzi nautici e carte di navigazione, cuccette per marinai, ecc. In questo senso la parola era usata in antico (armamentum), distinguendosi dal vettovagliamento e dall'equipaggiamento. Oggi tuttavia la parola armamento è usata piuttosto in senso lato, comprendendosi nel suo significato tutte le operazioni che valgono ad approntare la nave per la navigazione: e così, fra le principali, l'attrezzamento, il vettovagliamento e l'equipaggiamento. La necessità che la nave sia posta in condizione di poter sostenere i pericoli del mare, prima d'intraprendere la navigazione, trova riscontro e sanzione nell'art. 77 del codice della marina mercantile, dove è detto che ogni nave che imprende la navigazione deve trovarsi in buono stato di navigabilità ed essere munita degli attrezzi, corredi e strumenti determinati dal regolamento. Quindi la nave dovrà essere fornita anzitutto d' un sufficiente equipaggio: e la legge indica la forza marittima dell'equipaggio da imbarcarsi in relazione alla portata della nave e ai limiti della navigazione (articoli 70, 71, 69 e 89 cod. mar. merc. e articoli 430, 437 regolamento). La dotazione di attrezzi, corredi e strumenti, che si distingue in dotazione fissa e dotazione di rispetto, è indicata nella legge seguendo diversi criterî distintivi; cioè essa varia a seconda che si tratta di navi a vela destinate a viaggi di lungo corso entro o oltre i capi Horn e di Buona Speranza, a viaggi di grande cabotaggio o a viaggi nel Mediterraneo, o che si tratti di navi a vapore che imprendono viaggi di lungo corso o di gran cabotaggio fuori del Mediterraneo o dentro il Mediterraneo (articoli 536-541 regolamento marina mercantile). A quasi tutte le navi è oggi imposto l'obbligo di essere munite di apparecchi di radiotelegrafia. La legge non ha speciali disposizioni per quanto concerne invece il vettovagliamento della nave. Sono soggette all'adempimento di particolari condizioni, per quanto riguarda il corredo e l'attrezzatura, le navi che trasportano passeggeri. Moltre particolari prescrizioni regolano l'ordinamento e l'assetto interno, l'igiene di bordo e la disciplina della nave, la provvista e la conservazione dei viveri a seconda che si tratta di viaggi di breve navigazione, ovvero di navigazione che oltrepassi i limiti di Gibilterra, Porto Said e Costantinopoli (regolamento per il trasporto dei passeggeri 20 maggio 1897). L'armamento delle navi adibite al servizio d'emigrazione deve rispondere a speciali esigenze di capacità, di igiene, ecc. per particolare tutela degli emigranti, come è disposto nelle leggi 31 gennaio 1901 e 17 luglio 1910 e nei regolamenti 10 luglio 1901 e 14 marzo 1909. Tutte le suaccennate condizioni generali e speciali cui deve rispondere l'armamento di una nave sono controllate prima della partenza da una particolare ispezione (cod. mar. merc. art. 91, regolamento 1897). Un'operazione che non rientra veramente fra quelle comprese sotto la denominazione di armamento è quella della visita o perizia che la legge impone per i piroscafi che trasportano passeggeri e per le navi a vela o a vapore che imprendono viaggi di lungo corso e di gran cabotaggio fuori del Mediterraneo. Questa visita deve farsi almeno una volta all'anno, se si tratti di navi di legno o miste in ferro e legno, e ogni biennio, se si tratti di navi di ferro. Le navi a vapore vanno poi soggette, oltre alla visita ordinaria, anche a una ispezione particolare della macchina che si ripete almeno una volta all'anno, se la nave è addetta esclusivamente al trasporto di merci, e ogni sei mesi, se adibita a trasporto passeggeri. Le navi che sono costruite oppure sono acquistate all'estero per essere poi nazionalizzate possono essere armate all'estero
Disarmo della nave è l'operazione contraria a quella di armamento. Quando una nave si disarma nello stato debbono essere presentati alla capitaneria di porto, per esservi custoditi nell'archivio, l'atto di nazionalità, il ruolo di equipaggio e il giornale nautico.
Sotto la voce armamento suole intendersi anche l'insieme degli armatori o delle aziende armatoriali in contrapposto ad altre categorie d'industrie, o più particolarmente in contrapposto ai lavoratori o alla gente di mare.
Bibl.: Digesto italiano, s. v. Armamento, 121ª dispensa, IV, i, Torino 1889; U. Pipia, Trattato di diritto marittimo, 2ª ed., Milano 1922, I, n. 206 segg.; D. Danjon, Traité de droit maritime, I, Parigi 1910, n. 185.
Per l'armamento ferroviario, v. ferrovie.